31a. Diritto dei collaboratori

I collaboratori hanno diritto alla tredicesima mensilità a partire dall’assunzione.

FAQ
Come si calcola la 13a mensilità?

Per i collaboratori retribuiti con salario mensile, il diritto al pagamento della 13a mensilità si calcola in base al salario lordo concordato. È inoltra dovuta una quota parte della tredicesima sulle indennità per eventuali ore flessibili, ore supplementari o straordinari (compresi eventuali supplementi per lavoro serale, notturno, di fine settimana o festivo).

Ai collaboratori con salario orario deve essere corrisposto un supplemento dell’8,33 % sul salario lordo inclusivo delle maggiorazioni per ferie e per lavoro festivo oppure, se la tredicesima viene versata alla fine dell’anno, l’importo corrispondente ad un salario medio mensile in conformità con le ore prestate. Una quota parte della tredicesima è dovuta anche sulle indennità per eventuali ore flessibili, ore supplementari o straordinari (compresi eventuali supplementi per lavoro serale, notturno, di fine settimana o festivo).

31b. Pagamento in caso di impiego durante un anno intero

Se un rapporto di lavoro è durato tutto l’anno, il collaboratore viene remunerato alla fine dell’anno con un salario medio mensile supplementare.

FAQ
Come si calcola la 13a mensilità?

Per i collaboratori retribuiti con salario mensile, il diritto al pagamento della 13a mensilità si calcola in base al salario lordo concordato. È inoltra dovuta una quota parte della tredicesima sulle indennità per eventuali ore flessibili, ore supplementari o straordinari (compresi eventuali supplementi per lavoro serale, notturno, di fine settimana o festivo).

Ai collaboratori con salario orario deve essere corrisposto un supplemento dell’8,33 % sul salario lordo inclusivo delle maggiorazioni per ferie e per lavoro festivo oppure, se la tredicesima viene versata alla fine dell’anno, l’importo corrispondente ad un salario medio mensile in conformità con le ore prestate. Una quota parte della tredicesima è dovuta anche sulle indennità per eventuali ore flessibili, ore supplementari o straordinari (compresi eventuali supplementi per lavoro serale, notturno, di fine settimana o festivo).

31c. Pagamento pro rata temporis

Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l’anno, i collaboratori ricevono un’indennità supplementare pari all’8.33% dell’ultimo salario percepito nel corso dell’anno in questione.

FAQ
Come si calcola la 13a mensilità?

Per i collaboratori retribuiti con salario mensile, il diritto al pagamento della 13a mensilità si calcola in base al salario lordo concordato. È inoltra dovuta una quota parte della tredicesima sulle indennità per eventuali ore flessibili, ore supplementari o straordinari (compresi eventuali supplementi per lavoro serale, notturno, di fine settimana o festivo).

Ai collaboratori con salario orario deve essere corrisposto un supplemento dell’8,33 % sul salario lordo inclusivo delle maggiorazioni per ferie e per lavoro festivo oppure, se la tredicesima viene versata alla fine dell’anno, l’importo corrispondente ad un salario medio mensile in conformità con le ore prestate. Una quota parte della tredicesima è dovuta anche sulle indennità per eventuali ore flessibili, ore supplementari o straordinari (compresi eventuali supplementi per lavoro serale, notturno, di fine settimana o festivo).

31d. Indennità per ferie sulla tredicesima mensilità

La tredicesima mensilità non da diritto all’indennità per ferie.

FAQ
Come si calcola la 13a mensilità?

Per i collaboratori retribuiti con salario mensile, il diritto al pagamento della 13a mensilità si calcola in base al salario lordo concordato. È inoltra dovuta una quota parte della tredicesima sulle indennità per eventuali ore flessibili, ore supplementari o straordinari (compresi eventuali supplementi per lavoro serale, notturno, di fine settimana o festivo).

Ai collaboratori con salario orario deve essere corrisposto un supplemento dell’8,33 % sul salario lordo inclusivo delle maggiorazioni per ferie e per lavoro festivo oppure, se la tredicesima viene versata alla fine dell’anno, l’importo corrispondente ad un salario medio mensile in conformità con le ore prestate. Una quota parte della tredicesima è dovuta anche sulle indennità per eventuali ore flessibili, ore supplementari o straordinari (compresi eventuali supplementi per lavoro serale, notturno, di fine settimana o festivo).