32a. Equiparazioni

In art. 32b sono equiparati ai coniugi i conviventi, ai genitori naturali i genitori putativi, adottivi o affidatari nonché ai figli naturali i figli putativi, i figli adottivi o i figli in affidamento.

FAQ
Sono considerati conviventi anche le coppie dello stesso genere?

Sì. Sono considerati conviventi sia le coppie di fatto, rispettivamente in concubinato, eterosessuali sia quelle omosessuali.

Il diritto alla retribuzione sussiste in ogni caso, a prescindere dal fatto che il collaboratore si avvalga del diritto delle assenze brevi e indipendentemente dal momento in cui esercita il suo diritto?

Per nascite, matrimonio e decessi, il collaboratore ha diritto al tempo libero e alla remunerazione corrispondente previsti per l’evento in questione, a condizione che si avvalga di questo diritto. Le assenze per prendersi cura dei propri figli e per il trasloco sono remunerate solo se il congedo è preso quando si verifica l’evento.

Qual è il diritto alla remunerazione delle assenze brevi per i collaboratori con un impiego a tempo parziale?

Occorre distinguere se con il collaboratore è stato pattuito un grado di occupazione fisso e/o giorni di lavoro fissi. Se sono stati pattuiti dei giorni di lavoro fissi, il collaboratore ha diritto alla piena remunerazione per l’orario di lavoro normale per il giorno in questione. Se è stata pattuita una prestazione lavorativa regolare, ma senza giorni fissi, il collaboratore ha diritto alla remunerazione delle assenze brevi in percentuale del grado di occupazione concordata. La remunerazione delle assenze brevi deve essere disciplinata in modo univoco per tutta l’azienda.

32b. Ai collaboratori vengono retribuite le seguenti assenze brevi

  • proprio matrimonio: giorni 2
  • matrimonio di un figlio, per partecipare allo sposalizio: giorni 1
  • trasloco, massimo una volta l’anno: giorni 1
  • decessi:
    coniuge o convivente: giorni 3
    figli: giorni 3
    genitori: giorni 3
    fratelli: giorni 2
    nonni: giorni 1
    suoceri, genero, nuora: giorni 1

Assistenza a figli malati nella misura in cui non sia possibile organizzare diversamente: ai sensi del CO 329h/324a. Il diritto alla rimunerazione sussiste soltanto se le assenze sono inevitabili, se il collaboratore fruisce effettivamente dei giorni di congedo che gli spettano e se ciò comporta una perdita di salario.

FAQ
Il diritto alla retribuzione sussiste in ogni caso, a prescindere dal fatto che il collaboratore si avvalga del diritto delle assenze brevi e indipendentemente dal momento in cui esercita il suo diritto?

Per nascite, matrimonio e decessi, il collaboratore ha diritto al tempo libero e alla remunerazione corrispondente previsti per l’evento in questione, a condizione che si avvalga di questo diritto. Le assenze per prendersi cura dei propri figli e per il trasloco sono remunerate solo se il congedo è preso quando si verifica l’evento.

Qual è il diritto alla remunerazione delle assenze brevi per i collaboratori con un impiego a tempo parziale?

Occorre distinguere se con il collaboratore è stato pattuito un grado di occupazione fisso e/o giorni di lavoro fissi. Se sono stati pattuiti dei giorni di lavoro fissi, il collaboratore ha diritto alla piena remunerazione per l’orario di lavoro normale per il giorno in questione. Se è stata pattuita una prestazione lavorativa regolare, ma senza giorni fissi, il collaboratore ha diritto alla remunerazione delle assenze brevi in percentuale del grado di occupazione concordata. La remunerazione delle assenze brevi deve essere disciplinata in modo univoco per tutta l’azienda.

32c. Impedimento alla prestazione lavorativa non imputabile a colpa propria

Se i collaboratori sono impossibilitati senza loro colpa di lavorare, per motivi come malattia, incidente, adempimento di un obbligo legale o d’una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagare loro per un tempo limitato il salario. La base legale in tal senso è data dall’art. 324a CO, per quanto non risultino applicabili gli articoli 37 e 38 del CCL.

FAQ
La giornata di orientamento e il giorno di licenziamento dal servizio militare vanno remunerate al collaboratore?

I collaboratori hanno diritto al 100 % del salario per la giornata di orientamento e per il giorno di proscioglimento dall’obbligo di servizio militare (licenziamento).

Il diritto alla retribuzione sussiste in ogni caso, a prescindere dal fatto che il collaboratore si avvalga del diritto delle assenze brevi e indipendentemente dal momento in cui esercita il suo diritto?

Per nascite, matrimonio e decessi, il collaboratore ha diritto al tempo libero e alla remunerazione corrispondente previsti per l’evento in questione, a condizione che si avvalga di questo diritto. Le assenze per prendersi cura dei propri figli e per il trasloco sono remunerate solo se il congedo è preso quando si verifica l’evento.

Qual è il diritto alla remunerazione delle assenze brevi per i collaboratori con un impiego a tempo parziale?

Occorre distinguere se con il collaboratore è stato pattuito un grado di occupazione fisso e/o giorni di lavoro fissi. Se sono stati pattuiti dei giorni di lavoro fissi, il collaboratore ha diritto alla piena remunerazione per l’orario di lavoro normale per il giorno in questione. Se è stata pattuita una prestazione lavorativa regolare, ma senza giorni fissi, il collaboratore ha diritto alla remunerazione delle assenze brevi in percentuale del grado di occupazione concordata. La remunerazione delle assenze brevi deve essere disciplinata in modo univoco per tutta l’azienda.

32d. Computo delle assenze brevi

Le assenze brevi e le assenze ai sensi dell’art. 32c del CCL vengono computate con 8.4 ore al giorno oppure con il tempo di lavoro normale predefinito nel calendario di lavoro per questo giorno.

FAQ
Nella distinta delle ore di lavoro, quante ore lavorative vanno registrate per i giorni di scuola delle persone in formazione?

Le giornate intere di formazione scolastica degli apprendisti vanno registrate nella distinta delle ore di lavoro o con 8.4 ore o con il numero di ore previste nel calendario dell’orario di lavoro per il giorno in questione.

Il diritto alla retribuzione sussiste in ogni caso, a prescindere dal fatto che il collaboratore si avvalga del diritto delle assenze brevi e indipendentemente dal momento in cui esercita il suo diritto?

Per nascite, matrimonio e decessi, il collaboratore ha diritto al tempo libero e alla remunerazione corrispondente previsti per l’evento in questione, a condizione che si avvalga di questo diritto. Le assenze per prendersi cura dei propri figli e per il trasloco sono remunerate solo se il congedo è preso quando si verifica l’evento.

Qual è il diritto alla remunerazione delle assenze brevi per i collaboratori con un impiego a tempo parziale?

Occorre distinguere se con il collaboratore è stato pattuito un grado di occupazione fisso e/o giorni di lavoro fissi. Se sono stati pattuiti dei giorni di lavoro fissi, il collaboratore ha diritto alla piena remunerazione per l’orario di lavoro normale per il giorno in questione. Se è stata pattuita una prestazione lavorativa regolare, ma senza giorni fissi, il collaboratore ha diritto alla remunerazione delle assenze brevi in percentuale del grado di occupazione concordata. La remunerazione delle assenze brevi deve essere disciplinata in modo univoco per tutta l’azienda.

32e. Congedo di paternità

Il collaboratore ha diritto a un congedo di paternità ai sensi dell’art. 329g CO. Durante il congedo di paternità (che va preso entro sei mesi dalla nascita del figlio), il collaboratore percepisce il salario per una durata di due settimane (10 giorni lavorativi per un’occupazione al 100%), a condizione che sussista il diritto all’indennità per perdita di guadagno IPG. L’indennità per perdita di guadagno spetta al datore di lavoro. Se, in virtù delle disposizioni legali, il collaboratore non ha diritto all’IPG, egli riceve il salario per una durata di quattro giorni (occupazione al 100%), a condizione che il congedo di paternità sia effettivamente preso ai sensi dell’art. 329g CO e che per il collaboratore risulti una perdita di guadagno.

FAQ
Il diritto alla retribuzione sussiste in ogni caso, a prescindere dal fatto che il collaboratore si avvalga del diritto delle assenze brevi e indipendentemente dal momento in cui esercita il suo diritto?

Per nascite, matrimonio e decessi, il collaboratore ha diritto al tempo libero e alla remunerazione corrispondente previsti per l’evento in questione, a condizione che si avvalga di questo diritto. Le assenze per prendersi cura dei propri figli e per il trasloco sono remunerate solo se il congedo è preso quando si verifica l’evento.

Qual è il diritto alla remunerazione delle assenze brevi per i collaboratori con un impiego a tempo parziale?

Occorre distinguere se con il collaboratore è stato pattuito un grado di occupazione fisso e/o giorni di lavoro fissi. Se sono stati pattuiti dei giorni di lavoro fissi, il collaboratore ha diritto alla piena remunerazione per l’orario di lavoro normale per il giorno in questione. Se è stata pattuita una prestazione lavorativa regolare, ma senza giorni fissi, il collaboratore ha diritto alla remunerazione delle assenze brevi in percentuale del grado di occupazione concordata. La remunerazione delle assenze brevi deve essere disciplinata in modo univoco per tutta l’azienda.