Imprese estere
Nel 2002 è entrato in vigore l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l’Unione europea, che a determinate condizioni consente alle imprese estere di fornire le loro prestazioni di servizi in Svizzera durante un determinato periodo per anno civile.
In questo contesto, il 1° giugno 2004 sono state introdotte le cosiddette «misure di accompagnamento». Esse mirano a impedire che l’apertura del mercato del lavoro svizzero porti a violazioni abusive delle condizioni salariali e lavorative vigenti in Svizzera. Al tempo stesso contribuiscono a garantire condizioni di concorrenza eque per le imprese svizzere ed estere.
Un elemento centrale di queste misure di accompagnamento è la legge sui lavoratori distaccati (LDist). Secondo questa legge, i datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera devono rispettare le condizioni lavorative e salariali prescritte da leggi federali, ordinanze del Consiglio federale, contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale e contratti normali di lavoro ai sensi dell’articolo 360a del Codice delle obbligazioni (art. 2 LDist).
Tutte le altre informazioni sul distacco di collaboratori in Svizzera si trovano nella sezione «Imprese che distaccano lavoratori: distacco di collaboratori Svizzera».