25a. Definizione

Il sistema salariale del CCL Costruzione in legno disciplina la retribuzione minima per apprendisti, aiuto carpentieri, addetti alla lavorazione del legno CFP, carpentieri AFC, capi squadra e capi carpentieri, tecnici del legno SSS, e maestricarpentieri.

25b. Personale del settore commerciale

Il personale del settore commerciale non è soggetto al sistema salariale ai sensi degli art. 26 fino a 30 del CCL. Per il personale addetto al settore commerciale è valido il salario minimo di cui alla tabelle salariale 1, rispettivamente 2.

25c. Neo-carpentieri

Per i neo-carpentieri che soddisfano solo in parte le esigenze del mercato del lavoro, nel primo anno dopo l’apprendistato, a titolo di misura integrativa, si può chiedere che venga applicato il salario minimo corrispondente alla categoria di aiuto carpentiere, secondo la tabella salariale 1. La condizione preliminare è che si sottoponga alla Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL) una richiesta motivata e un piano di promozione individuale. Alla scadenza di quest’anno di integrazione professionale, il collaboratore verrà classificato come carpentiere AFC con 0 anni di esperienza.

25d. Disposizioni sul salario minimo durante l’apprendistato

I salari definiti nel contratto di tirocinio rimangono in vigore per l’intero periodo dell’apprendistato e devono corrispondere alle condizioni salariali minime valevoli all’inizio dell’apprendistato. I salari degli apprendisti (i contratti di tirocinio) non devono essere adeguati ai salari minimi che entreranno in vigore nel corso del periodo di apprendistato.

FAQ
I salari degli apprendisti attualmente in formazione devono essere adeguati ai nuovi salari minimi che saranno dichiarati vincolanti durante il periodo di apprendistato?

No. Fanno stato i salari minimi validi all’inizio dell’apprendistato. Tali salari minimi sono validi per l’intero periodo di apprendistato e non devono essere adeguati a eventuali modifiche del salario minimo che subentrano durante il periodo di apprendistato. Sono determinanti i salari minimi valevoli all’inizio dell’apprendistato e non eventuali salari minimi diversi definiti nel contratto di apprendistato. 

25e. Stagisti in formazione

Il sistema salariale secondo gli art. 26 fino a 30 del CCL non si applica agli stagisti in formazione ai sensi dell’appendice 11 CCL. I rapporti di impiego con gli stagisti hanno obbligatoriamente un carattere formativo e sono limitati ad un anno. Il salario per gli stagisti in formazione può essere fissato di comune intesa fra il datore di lavoro e lo stagista in un accordo scritto individuale. Per la determinazione del salario si rimanda alle raccomandazioni della Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL).

FAQ
Un praticante può essere impiegato in tale funzione oltre la durata prevista all’art. 25e CCL?

In linea di massima un collaboratore in virtù dell’art. 25e CCL può essere impiegato come praticante per una durata massima di un anno. Tuttavia, una proroga dello stage è ammessa, se il collaboratore, p.es. per via di una assenza di lunga durata per malattia, non può svolgere lo stage. In questo caso è possibile prolungare lo stage in ragione della durata dell’assenza. La durata effettiva dello stage tuttavia non può essere superiore ad un anno (2190 ore). Se il collaboratore segue una formazione o un corso di perfezionamento di più di un anno accanto alla sua attività lavorativa, anche la durata dello stage sarà limitata ad un anno al massimo (2190 ore), a prescindere dalla tipologia della formazione o del perfezionamento. Per il periodo di tempo restante, i collaboratori in questione devono essere classificati secondo la funzione CCL determinante, con gli anni di esperienza applicabili nel caso individuale.

A quanto ammonta il salario di uno stagista?

Per i praticanti in formazione ai sensi dell’art. 25e CCL e per gli impieghi di breve durata ai sensi dell’art. 25f CCL, il salario può essere definito di comune intesa tra il datore di lavoro e il collaboratore in un accordo individuale. Ciò vale anche per l’assunzione di giovani per uno stage di prova. Per determinare il salario per gli stagisti si rimanda alle raccomandazioni pubblicate sul sito della CPNCL. In questi casi l’impresa può definire il salario da pagare a propria discrezione. In tutti gli altri casi il collaboratore deve essere classificato e remunerato in base ad una classe di funzione, come da CCL.

Si tratta di giovani che nell’ambito di un’offerta di formazione transitoria, seguono uno stage (fra la conclusione della scuola dell’obbligo e l’inizio dell’apprendistato) in un’azienda di costruzione in legno. Gli stagisti in formazione (ai sensi dell’art. 3b CCL) non sono assoggettati al sistema salariale di cui agli art. 26-30 CCL. I giovani aderenti a queste offerte di formazione transitoria vanno dunque classificati in questa categoria oppure sottostanno al sistema salariale del CCL?

Questi casi non sono interessati dalla disposizione di cui all’art. 25e CCL. Se è previsto che siano remunerati con importi inferiori al salario minimo, occorre prima inoltrare alla CPNCL una richiesta di riduzione della remunerazione ai sensi dell’art. 5b CCL.

Allegati

25f. Impieghi di breve durata

Alunni e studenti senza una formazione specifica del ramo o della funzione nonché collaboratori in riconversione o riorientamento professionale che vengono impiegati per al massimo 3 mesi all’anno, non sono assoggettati al sistema salariale ai sensi degli art. 26 fino a 30 del CCL. Il salario per questi collaboratori può essere fissato di comune accordo fra il datore di lavoro e il collaboratore in un accordo scritto individuale.

FAQ
Cosa si intende per riconversione o riorientamento ai sensi dell’art. 25f CCL? I tre mesi devono essere consecutivi?

Per riconversione si intende una sorta di «riconversione interna», ad esempio un cambiamento interno, se un collaboratore passa da un’attività esterna ad un’attività interna, p.es. in ufficio. Si è in presenza di riconversione se, nei tre mesi dell’impiego di breve durata, sono soddisfatti i seguenti requisiti:

  • Non si tratta di un caso di minor rendimento.
  • Deve essere disponibile un piano di formazione sommario.
  • Il collaboratore deve ricevere una preparazione alla nuova attività.

Il termine riorientamento si riferisce a persone estranee al settore. Il riorientamento non presuppone la disponibilità di un piano di formazione. In caso di riconversione interna e riorientamento il collaboratore può essere impiegato per i tre mesi previsti con salario pattuito liberamente. Scaduti i tre mesi, il salario si orienta alla tabella dei salari minimi. Di norma, per l’impiego di breve durata a causa di riconversione interna o riorientamento, i tre mesi sono consecutivi, salvo se sussistono motivi giustificabili che impongono una frammentazione della durata dell’impiego. Per gli studenti e gli alunni, i 3 mesi non devono essere consecutivi 

Come deve essere classificato un carpentiere con più di 10 anni di esperienza que non vuolé lavorare come un carpentiere ma come un impegiato in ufficio?

In tal caso, può essere applicato l’art. 25f del CCL, in base al quale il dipendente con un impiego a breve termine non è soggetto al sistema salariale del CCL per un massimo di tre mesi per anno solare. Dopo questi tre mesi, il dipendente deve essere classificato come un carpentiere AFC con i corrispondenti anni di esperienza. Questa classificazione viene fatta sulla base delle competenze che porta con sé.

Il periodo di 3 mesi definito dal CCL viene prorogato se un alunno/un’alunna o uno studente/una studentessa è impiegato/a solo a tempo parziale?

No. Indipendentemente dal grado di occupazione, alunni e studenti possono essere impiegati solo per un periodo massimo di 3 mesi per anno civile. Per impieghi di durata superiore, si applicano i salari minimi previsti dalle tabelle salariali. Eventuali deroghe sono subordinate all’approvazione di una richiesta di adeguamento della remunerazione per minore capacità di rendimento (Art. 5b CCL).

25g. Stage di tecnici falegnami

Per i tecnici con diploma ma senza esperienza pratica in funzione di carpentiere AFC di almeno sei anni (apprendistato incluso) o senza titolo professionale estero equipollente e esperienza pratica, per il primo anno dopo il diploma, ai sensi di un integrazione professionale datore di lavoro e collaboratore possono pattuire di comune accordo e a loro discrezione un salario adeguato. Il collaboratore sarà sostenuto individualmente durante questo anno di avviamento. Passato l’anno, il collaboratore sarà classificato nella funzione di tecnico SSS con zero anni di esperienza.

FAQ
Avete bisogno di un piano di sostegno corrispondente per l’anno da tecnico in formazione, simile a quello per i dipendenti che non soddisfano ancora i requisiti del mercato del lavoro? La garanzia professionale prevista dal CCL si applica anche in questo caso?

Un piano di sostegno scritto non è richiesto per un tirocinio tecnico. Non esiste una garanzia professionale per questi dipendenti. Il salario può essere determinato liberamente ai sensi dell’art. 25g CCL.