- A. Campo di applicazione
- B. Il rapporto di lavoro
- C. Orario di lavoro
- D. Flessibilità dell'orario di lavoro
- E. Salario
- F. Salario in caso di impedimento alle prestazioni lavorative
- G. Supplementi e complementi salariali
- H. Assicurazioni sociali
- I. Sicurezza sul lavoro e protezione della salute
- J. Istanze competenti per l'aggiornamento e l'applicazione del CCL
-
K. Il sistema per l'applicazione del CCL Costruzione
- 44. Verifica applicazione CCL e audit (pilastro 1)
- 45. Il marchio di qualità per le aziende sottoposte a verifica e procedura di audit (pilastro 1)
- 46. Consulenze per i collaboratori (pilestro 2)
- 47. Controlli aziendali predisposti (pilastro 3)
- 48. Controllo dei cantieri (pilastro 3)
- 49. Controllo delle società di lavoro inerinale (pilastro 3)
- 50. Pene convenzionali (pilastri 3)
- 51. Riscossione del contributo per i costi di applicazione e di formazione
- 52. Misurazione della qualità (pilastro 4)
- L. Fondo di applicazione e di formazione
- M. Normative per il partenariato sociale a livello settoriale
- Appendici del CCL
- 1. Istruzioni Sistema salariale semplificato
- 2. Istruzioni Modello con premio di produzione
- 3. Formulario per la valutazione del collaboratore
- 4. Spese generali, formule di conversione per salario e orario di lavoro
- 5. Tabella dei giorni festivi retribuiti
- 6. Modelli di lavoro a turni
- 7. [abrogato]
- 8. Disposizioni per i collaboratori che, in via eccezionale, sono assunti con salario orario
- 9. Calcolo dei costi e delle pene convenzionali
- 10. [abrogato]
- 11. Categorie di collaboratori
51. Riscossione del contributo per i costi di applicazione e di formazione
La Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL) emette una fattura per i contributi da versare da parte dei datori di lavoro e dei collaboratori. Il datore di lavoro deve detrarre il contributo del collaboratore dal salario del collaboratore e versarlo alla CPNCL. Il collaboratore ha il diritto di ricevere una volta l’anno un certificato di avvenuta detrazione dei contributi.
Nell’ambito dell’autodichiarazione delle imprese assoggettate al CCL, la CPNCL è autorizzata ad esigere ogni anno dalle imprese tutti i fattori indicativi per lo stipendio e tutti gli indirizzi dei collaboratori assoggettati al CCL. La dichiarazione va inviata anche se sono impiegati solo collaboratori interinali. In questo caso va aggiunta un’apposita nota. Inoltre, entro il 28 febbraio, ma al più tardi entro 30 giorni dalla data di ricezione, ogni impresa assoggettata al CCL deve spedire il conteggio definitivo SUVA, relativo all’anno appena trascorso, per tutti i collaboratori assoggettati al CCL Costruzione in legno.
Se il datore di lavoro, nonostante doppio sollecito, elude la notifica di cui all’art. 51b o non riporta i collaboratori soggetti al CCL nell’elenco dei collaboratori, è responsabile nei confronti della Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL) retroattivamente per tutti i contributi dovuti durante gli ultimi cinque anni. La CPNCL può inoltre infliggergli una pena convenzionale.
Per quanto riguarda i costi di applicazione e di formazione versati, non sussiste alcun diritto di rimborso nei confronti del datore di lavoro. I collaboratori che reputano di non dover versare il contributo, possono richiederne il rimborso motivandolo in forma scritta e indirizzandolo alla CPNCL.
Un eventuale eccedenza del contributo dei costi di applicazione e di formazione può essere utilizzato, anche una volta esaurita la validità della dichiarazione di obbligatorietà generale, solo come accantonamento per scopi sociali e generali dell’ordine professionale del settore della costruzione in legno.