- A. Campo di applicazione
- B. Il rapporto di lavoro
- C. Orario di lavoro
- D. Flessibilità dell'orario di lavoro
- E. Salario
- F. Salario in caso di impedimento alle prestazioni lavorative
- G. Supplementi e complementi salariali
- H. Assicurazioni sociali
- I. Sicurezza sul lavoro e protezione della salute
- J. Istanze competenti per l'aggiornamento e l'applicazione del CCL
- K. Il sistema per l'applicazione del CCL Costruzione
- 44. Verifica applicazione CCL e audit (pilastro 1)
- 45. Il marchio di qualità per le aziende sottoposte a verifica e procedura di audit (pilastro 1)
- 46. Consulenze per i collaboratori (pilestro 2)
- 47. Controlli aziendali predisposti (pilastro 3)
- 48. Controllo dei cantieri (pilastro 3)
- 49. Controllo delle società di lavoro inerinale (pilastro 3)
- 50. Pene convenzionali (pilastri 3)
- 51. Riscossione del contributo per i costi di applicazione e di formazione
- 52. Misurazione della qualità (pilastro 4)
- L. Fondo di applicazione e di formazione
- M. Normative per il partenariato sociale a livello settoriale
- Appendici del CCL
- 1. Istruzioni Sistema salariale semplificato
- 2. Istruzioni Modello con premio di produzione
- 3. Formulario per la valutazione del collaboratore
- 4. Spese generali, formule di conversione per salario e orario di lavoro
- 5. Tabella dei giorni festivi retribuiti
- 6. Modelli di lavoro a turni
- 7. [abrogato]
- 8. Disposizioni per i collaboratori che, in via eccezionale, sono assunti con salario orario
- 9. Calcolo dei costi e delle pene convenzionali
- 10. [abrogato]
- 11. Categorie di collaboratori
37. Assicurazione d’indennità giornaliera per malattia
Il datore di lavoro ha l’obbligo di stipulare a favore dei collaboratori un’assicurazione di indennità giornaliera per malattia. Le condizioni di assicurazione devono garantire almeno le seguenti prestazioni previste dal CCL Costruzione in legno.
In caso di assenza per malattia, a carico del collaboratore viene applicato al massimo un giorno di carenza (periodo di attesa) per episodio. In caso di più assenze causate dalla stessa malattia, il giorno di carenza è applicato unicamente una volta.
L’assicurazione garantisce le seguenti prestazioni minime: 80% del salario lordo, 730 indennità giornaliere, 180 indennità giornaliere per pensionati AVS fino al compimento del 70° anno di età. Queste prestazioni devono essere fornite anche se il rapporto di lavoro viene interrotto prima della fine della malattia. Le indennità giornaliere dell’assicuratore collettivo subentrano al posto dell’obbligo del datore di lavoro ai sensi dell’art. 324a CO di corrispondere il salario. I premi effettivi per l’assicurazione indennità giornaliera di malattia sono suddivisi al 50% tra il datore di lavoro e i collaboratori.
Il datore di lavoro può concordare una sospensione delle prestazioni assicurative per un massimo di 30 giorni e in questo caso, durante il periodo di sospensione, versa l’80% del salario lordo. Durante questo periodo le consuete trattenute per le assicurazioni sociali sono detratte dallo stipendio del collaboratore.
Per salario si intende il salario lordo comprensivo della 13a mensilità.
Tanto per gli assicurati pagati mensilmente quanto per gli assicurati pagati a ore come guadagno giornaliero s’intende 1/365 del guadagno annuo.
Se al posto del salario subentrano indennità sostitutive, il pagamento effettuato in caso di impedimento al lavoro non può superare quello versato in caso di prestazione lavorativa.
Se sussiste un contratto di lavoro a tempo indeterminato, la copertura assicurativa inizia a partire dal primo giorno lavorativo concordato.
Se sussiste un contratto di lavoro a tempo determinato, la copertura assicurativa ha effetto dal primo giorno lavorativo e dura per il periodo dell’assunzione e fino a un massimo di 180 giorni successivi alla fine del rapporto di lavoro.
L’assicuratore non può negare l’ammissione nell’assicurazione indennità giornaliera per malattia per motivi di salute.
L’assicurazione indennità giornaliera per malattia può escludere mediante riserva in forma scritta delle malattie esistenti prima dell’inizio della copertura assicurativa. Lo stesso discorso vale per malattie precedenti, nella misura in cui possano essere empiricamente ricondotte a delle ricadute.
In caso di riconoscimento retroattivo da parte di un istituto assicurativo, l’importo versato come anticipo, corrispondente ai pagamenti prestati, spetta al fornitore delle prestazioni.
Al posto di una detrazione salariale, in caso di assenza per malattia o infortunio durante il periodo di sospensione delle prestazioni assicurative è possibile una compensazione integrale con le ore flessibili, con versamento del salario intero. Per la compensazione è richiesto l’accordo del collaboratore. Nella misura del possibile, le ore negative devono essere evitate.