- A. Campo di applicazione
- B. Il rapporto di lavoro
- C. Orario di lavoro
- D. Flessibilità dell'orario di lavoro
- E. Salario
- F. Salario in caso di impedimento alle prestazioni lavorative
- G. Supplementi e complementi salariali
- H. Assicurazioni sociali
- I. Sicurezza sul lavoro e protezione della salute
- J. Istanze competenti per l'aggiornamento e l'applicazione del CCL
- K. Il sistema per l'applicazione del CCL Costruzione
- 44. Verifica applicazione CCL e audit (pilastro 1)
- 45. Il marchio di qualità per le aziende sottoposte a verifica e procedura di audit (pilastro 1)
- 46. Consulenze per i collaboratori (pilestro 2)
- 47. Controlli aziendali predisposti (pilastro 3)
- 48. Controllo dei cantieri (pilastro 3)
- 49. Controllo delle società di lavoro inerinale (pilastro 3)
- 50. Pene convenzionali (pilastri 3)
- 51. Riscossione del contributo per i costi di applicazione e di formazione
- 52. Misurazione della qualità (pilastro 4)
- L. Fondo di applicazione e di formazione
- M. Normative per il partenariato sociale a livello settoriale
- Appendici del CCL
- 1. Istruzioni Sistema salariale semplificato
- 2. Istruzioni Modello con premio di produzione
- 3. Formulario per la valutazione del collaboratore
- 4. Spese generali, formule di conversione per salario e orario di lavoro
- 5. Tabella dei giorni festivi retribuiti
- 6. Modelli di lavoro a turni
- 7. [abrogato]
- 8. Disposizioni per i collaboratori che, in via eccezionale, sono assunti con salario orario
- 9. Calcolo dei costi e delle pene convenzionali
- 10. [abrogato]
- 11. Categorie di collaboratori
18. Compensazione delle ore flessibili
La compensazione delle ore flessibili è decisa di comune accordo tra datore di lavoro e collaboratori.
Le ore flessibili possono essere compensate mediante retribuzione salariale, a condizione che ciò avvenga per tutta l’impresa, sulla base di un reciproco accordo fra datore di lavoro e collaboratori sottostanti al CCL e comunque una sola volta nell’arco di un anno civile. Il pagamento deve avvenire con conteggio scritto (p.es. con il conteggio salariale mensile) in data definibile a propria discrezione, una sola volta in un anno civile per la fine del mese. Fra un pagamento e l’altro deve figurare un intervallo di almeno sei mesi. Per gli apprendisti assunti con un regolare contratto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato il saldo positivo delle ore flessibili fino a 50 ore può essere compensato tramite pagamento; per contro le detrazioni salariali per saldi negativi di giorni di ferie o di ore flessibili in questo caso non sono consentite.
Le ore che superano il saldo massimo di ore flessibili mensili o assolute come da art. 17e o art. 17h del CCL, sono considerate ore supplementari. Le ore supplementari createsi in superamento del saldo massimo assoluto di ore flessibili ammesse ai sensi dell’art. 17h CCL, sono da compensare con una maggiorazione di tempo del 25% nel mese successivo a quello in cui sono state generate. Le ore supplementari createsi in superamento del saldo massimo mensile di ore flessibili ammesse ai sensi dell’art. 17e CCL sono da compensare nel mese successivo a quello in cui sono state generate, ma comunque al più tardi entro 14 settimane con un supplemento di tempo pari al 25%. A titolo eccezionale e di comune accordo, datore di lavoro e collaboratore possono pattuire di compensare le ore supplementari mediante pagamento con un supplemento del 25%.
Le ore flessibili negative non possono essere ascritte al saldo ferie e compensate con giorni di ferie.
Per principio le ore flessibili in più ordinate dal datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro devono essere compensate prima dell’uscita dall’azienda. Se ciò non fosse possibile, le ore flessibili in più vengono retribuite con una maggiorazione salariale del 25%.
Le ore flessibili negative ordinate dal datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro decadono a carico del datore di lavoro. Ore in meno dovute a inadempimento dei collaboratori sono a carico degli stessi.
Su richiesta motivata del collaboratore e nel rispetto delle disposizioni della legge sul lavoro, il datore di lavoro e il collaboratore possono concludere un accordo individuale scritto per recuperare, rispettivamente per compensare in anticipo mediante l’aumento temporaneo del saldo delle ore flessibili, le interruzioni prolungate del lavoro volute dal collaboratore (p.es.: assenze prolungate, costruzione della propria casa, ecc.). Gli accordi scritti fra collaboratore e datore di lavoro devono essere limitati ad un determinato periodo, devono essere motivati e devono essere approvati dalla Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL).