35a. Risoluzione del rapporto di lavoro

Con il decesso del collaboratore, il rapporto di lavoro si estingue.

35b. Versamento del salario dopo il decesso

Se i collaboratori lasciano coniuge, convivente, figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali adempiono un obbligo di mantenimento, il datore di lavoro deve versare il salario per un altro mese e, se il rapporto di lavoro ha durato per più di cinque anni, per altri due mesi. Il giorno di riferimento è quello del decesso (art. 338 CO).