18a. Compensazione delle ore flessibili

La compensazione delle ore flessibili è decisa di comune accordo tra datore di lavoro e collaboratori.

FAQ
Il datore di lavoro può imporre la compensazione delle ore flessibili con ferie aziendali aggiuntive?

Sì, in linea di massima in caso di necessità aziendale, il datore di lavoro può imporre la compensazione delle ore flessibili di tutti i collaboratori tramite ferie aziendali aggiuntive. Queste ferie aziendali devono essere concesse ai collaboratori in aggiunta alle ferie e non vanno confuse con il diritto alle ferie disciplinato dal Contratto collettivo di lavoro. La definizione di “necessità aziendale” sottostà a severi requisiti, visto che imponendo le ferie aziendali per la compensazione delle ore flessibili, viene limitato il diritto individuale di partecipazione del collaboratore sancito dall’art. 18a CCL per la compensazione.

È consentito pareggiare eventuali differenze tra le indennità SUVA e il salario lordo definito contrattualmente tramite una riduzione delle ore flessibili?

No, non è consentito.

18b. Rimborso delle ore flessibili

Le ore flessibili possono essere compensate mediante retribuzione salariale, a condizione che ciò avvenga per tutta l’impresa, sulla base di un reciproco accordo fra datore di lavoro e collaboratori sottostanti al CCL e comunque una sola volta nell’arco di un anno civile. Il pagamento deve avvenire con conteggio scritto (p.es. con il conteggio salariale mensile) in data definibile a propria discrezione, una sola volta in un anno civile per la fine del mese. Fra un pagamento e l’altro deve figurare un intervallo di almeno sei mesi. Per gli apprendisti assunti con un regolare contratto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato il saldo positivo delle ore flessibili fino a 50 ore può essere compensato tramite pagamento; per contro le detrazioni salariali per saldi negativi di giorni di ferie o di ore flessibili in questo caso non sono consentite.

FAQ
È ammesso compensare il primo giorno di malattia (giorno di attesa), che non dà diritto al pagamento di salario, con le ore flessibili?

Ai sensi del CCL per il primo giorno di malattia (giorno di attesa) non sussiste un diritto al salario e pertanto saranno registrate 8,4 ore o il numero di ore previste per il giorno in questione nel calendario annuale dell’orario di lavoro. Dal secondo giorno il collaboratore ha diritto all’80 % del salario lordo pattuito.

Alle seguenti condizioni è ammissibile pagare al collaboratore per il giorno di attesa il 100 % dello stipendio, senza però registrare ore. A partire dal 2° giorno di malattia è possibile versare al collaboratore il 100 % dello stipendio e in cambio registrare l’80 % del tempo di lavoro dovuto su 8,4 ore o sulle ore di lavoro previste per il giorno in questione nel calendario annuale dell’orario di lavoro:

  • solo per la durata del giorno di attesa e del periodo di sospensione (max. 30 giorni)
  • previo accordo del collaboratore in merito alla compensazione
  • le ore flessibili possono essere compensate solo fino a 0 (no ore negative).

NB: su tutti i pagamenti salariali è dovuta l’aliquota per la 13a mensilità.

È consentito pareggiare eventuali differenze tra le indennità SUVA e il salario lordo definito contrattualmente tramite una riduzione delle ore flessibili?

No, non è consentito.

Per i rapporti di lavoro con statuto di stagionale è possibile pagare le ore di lavoro flessibili al termine del rapporto di lavoro (p.es. fine ottobre) oppure riportarle a saldo? In questo modo il collaboratore inizierebbe in primavera (p.es. a marzo) con un saldo positivo. In caso di pagamento delle ore, il supplemento del 25 % è dovuto?

Non esiste una disposizione speciale per i rapporti con statuto di stagionale. Al termine di un tale rapporto di lavoro, le eventuali ore flessibili devono essere pagate applicando il supplemento del 25%.

Come vanno gestiti i saldi positivi di ore flessibili disponibili alla fine dell’apprendistato (e eventualmente averi residui di ferie)?

In linea di massima, i saldi positivi di ore flessibili e eventuali averi residui di ferie vanno compensati entro la fine dell’apprendistato. Per gli apprendisti che passeranno ad un rapporto di lavoro ordinario, alla fine dell’apprendistato possono essere pagate al massimo 50 ore flessibili positive senza supplemento. Un eventuale avere residuo di ferie, invece, non può essere compensato con un pagamento. Non sono ammesse detrazioni salariali per saldi negativi di ferie o ore flessibili. 

Possono essere pagate più ore del saldo attuale (fino a un massimo -50 ore)?

Non è possibile effettuare pagamenti superiori alle ore di credito effettive e quindi negativi.

18c. Superamento del saldo delle ore flessibili

Le ore che superano il saldo massimo di ore flessibili mensili o assolute come da art. 17e o art. 17h del CCL, sono considerate ore supplementari. Le ore supplementari createsi in superamento del saldo massimo assoluto di ore flessibili ammesse ai sensi dell’art. 17h CCL, sono da compensare con una maggiorazione di tempo del 25% nel mese successivo a quello in cui sono state generate. Le ore supplementari createsi in superamento del saldo massimo mensile di ore flessibili ammesse ai sensi dell’art. 17e CCL sono da compensare nel mese successivo a quello in cui sono state generate, ma comunque al più tardi entro 14 settimane con un supplemento di tempo pari al 25%. A titolo eccezionale e di comune accordo, datore di lavoro e collaboratore possono pattuire di compensare le ore supplementari mediante pagamento con un supplemento del 25%.

FAQ
Quali tipologie di orari di lavoro conosce il CCL Costruzione in legno?

Il CCL Costruzione in legno distingue fra orario di lavoro normale, ore flessibili, ore supplementari e ore straordinarie. – Le ore di lavoro normali sono le ore di lavoro previste per ogni giorno dell’anno nel calendario annuale delle ore di lavoro.

  • Le ore di lavoro normali non sono soggette al pagamento di supplementi.
  • Le ore flessibili sono le ore di lavoro che superano l’orario di lavoro normale aziendale o definito nel CCL. Le ore flessibili non sono soggette al pagamento di supplementi.
  • Le ore supplementari sono le ore che superano il saldo di ore flessibili ammesso, pari a 10 rispettivamente a 20 ore flessibili (impiego a tempo pieno) per mese civile o 100 ore flessibili per anno civile. Le ore supplementari sono soggette al pagamento di un supplemento del 25 %.
  • Le ore di lavoro straordinario sono ore di lavoro che superano l’orario di lavoro massimo sancito dalla Legge sul lavoro, pari a 50 ore settimanali. Gli straordinari vanno compensati, con il consenso del collaboratore, in rapporto di 1:1 nell’arco di 14 settimane o con un supplemento salariale del 25 %.
È possibile superare il saldo massimo di ore flessibili ammesso, pari a +100 ore flessibili, durante il periodo di 14 settimane disponibile per la compensazione di ore supplementari?

Ai sensi dell’art. 18c CCL le ore supplementari non devono più essere compensate nel mese successivo, bensì entro un periodo di 14 settimane. Il saldo massimo di +10 ore flessibili vale imperativamente e a titolo assoluto – fatti salvi eventuali accordi divergenti ammissibili. Le ore supplementari che oltrepassano il saldo di 100 ore devono pertanto essere compensate nel mese successivo.

A partire da quante ore settimanali le ditte di lavoro interinale devono versare un supplemento ai propri dipendenti?

Le ditte di lavoro interinale sono tenute a pagare ai propri dipendenti un supplemento del 25 % sulle ore di lavoro che superano l’orario di lavoro settimanale massimo ai sensi della Legge sul lavoro (ore di lavoro che superano le 50 ore settimanali). Al di sotto di tale soglia è possibile remunerare le ore anche in rapporto 1:1.

Sulle ore supplementari e straordinarie i supplementi sono dovuti a titolo cumulativo?

No, i supplementi per le ore straordinarie e le ore supplementari non vanno pagati a titolo cumulativo. Di norma, le ore di lavoro straordinario sono allo stesso tempo ore supplementari.

Quando devono essere pagati i supplementi per le ore supplementari che oltrepassano il saldo di ore flessibili ammesso?

Se il saldo di ore flessibili ammesso mensilmente o in assoluto ai sensi dell’art. 17e o 17h CCL è superato, si vengono a creare delle ore supplementari. Se il saldo di ore flessibili ammesso in termini assoluto (100 ore) è superato ai sensi dell’art. 17h CCL, le ore supplementari che ne scaturiscono devono essere compensate con un supplemento di tempo del 25 % nel mese successivo, ma al più tardi entro 14 settimane con supplemento di tempo del 25 %. A titolo eccezionale e di comune accordo fra datore di lavoro e collaboratore, le ore supplementari possono essere pagate con un supplemento salariale del 25 %.

Come vanno trattate le ore flessibili che – a seguito di una riduzione della percentuale di occupazione – diventano improvvisamente ore supplementari?

Se un collaboratore riduce la sua percentuale d’impiego e per questo motivo, con la nuova percentuale di occupazione, il saldo ore flessibili in essere è eccedente al saldo ore flessibili massimo ammissibile, le ore in eccesso vanno compensate (senza supplemento). La retribuzione è possibile alla data prevista del successivo versamento regolare delle ore. Queste ore non sono soggette al pagamento di supplemento. 

Quali supplementi sul saldo ore sono dovuti al termine di un rapporto di lavoro se, dopo una richiesta di accumulo di ore flessibili approvata, si è in presenza di ore flessibli accumulate?

Se è il collaboratore a licenziarsi, al termine del rapporto di lavoro eventuali ore supplementari o flessibili accumulate nell’ambito di una richiesta di accumulo di ore flessibili approvata devono essere versate senza supplemento. Se, invece, la disdetta è stata pronunciata dal datore di lavoro, al momento della fine del rapporto di lavoro le eventuali ore flessibili e supplementari in essere devono essere retribuite con un supplemento del 25%. 

È consentito pareggiare eventuali differenze tra le indennità SUVA e il salario lordo definito contrattualmente tramite una riduzione delle ore flessibili?

No, non è consentito.

Cosa succede con le ore flessibili accumulate per un progetto, quando questo non può essere realizzato? Queste ore flessibili accumulate sono comunque soggette a pagamento di un supplemento?

Nell’ambito di una richiesta per l’accumulo di ore flessibili, la ditta deve prevedere una disposizione scritta, da applicare nel caso in cui von venisse realizzato il progetto per il quale sono state accumulate le ore flessibili secondo le condizioni di cui all’art. 18g CCL. Se il progetto del collaboratore non può essere realizzato e se il collaboratore rimane a lavorare nella ditta, sulle ore accumulate non è dovuto nessun supplemento. Le ore possono essere compensate nel periodo di tempo concordato. Se un collaboratore disdice il contratto di lavoro, il datore di lavoro non è tenuto a pagare nessun supplemento sulle ore accumulate. Se invece è la ditta a disdire il contratto, i supplementi sono dovuti.

Cosa succede se un’azienda supera il monte ore approvato (domanda di aumento temporaneo delle ore flessibili)? Questa violazione sarà valutata come inadempienza e compensata dall’azienda con le dovute indennità?

Se da un controllo risulta che il saldo concordato è stato superato, alle ore che superano il saldo concordato sarà applicato un supplemento del 25% per inadempienza alle disposizioni contrattuali.

18d. Compensazione delle ore negative con i giorni di vacanza

Le ore flessibili negative non possono essere ascritte al saldo ferie e compensate con giorni di ferie.

FAQ
È consentito pareggiare eventuali differenze tra le indennità SUVA e il salario lordo definito contrattualmente tramite una riduzione delle ore flessibili?

No, non è consentito.

18e. Saldo positivo delle ore flessibili al termine del rapporto di lavoro

Per principio le ore flessibili in più ordinate dal datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro devono essere compensate prima dell’uscita dall’azienda. Se ciò non fosse possibile, le ore flessibili in più vengono retribuite con una maggiorazione salariale del 25%.

FAQ
Quali supplementi sul saldo ore sono dovuti al termine di un rapporto di lavoro se, dopo una richiesta di accumulo di ore flessibili approvata, si è in presenza di ore flessibli accumulate?

Se è il collaboratore a licenziarsi, al termine del rapporto di lavoro eventuali ore supplementari o flessibili accumulate nell’ambito di una richiesta di accumulo di ore flessibili approvata devono essere versate senza supplemento. Se, invece, la disdetta è stata pronunciata dal datore di lavoro, al momento della fine del rapporto di lavoro le eventuali ore flessibili e supplementari in essere devono essere retribuite con un supplemento del 25%. 

È consentito pareggiare eventuali differenze tra le indennità SUVA e il salario lordo definito contrattualmente tramite una riduzione delle ore flessibili?

No, non è consentito.

Per i rapporti di lavoro con statuto di stagionale è possibile pagare le ore di lavoro flessibili al termine del rapporto di lavoro (p.es. fine ottobre) oppure riportarle a saldo? In questo modo il collaboratore inizierebbe in primavera (p.es. a marzo) con un saldo positivo. In caso di pagamento delle ore, il supplemento del 25 % è dovuto?

Non esiste una disposizione speciale per i rapporti con statuto di stagionale. Al termine di un tale rapporto di lavoro, le eventuali ore flessibili devono essere pagate applicando il supplemento del 25%.

Come vanno gestite le ore flessibili che permangono al termine del rapporto di lavoro a seguito di un infortunio? P.es. se il collaboratore non può tornare in azienda, e pertanto il datore di lavoro non può imporre una compensazione delle ore residue?

Anche in questo caso, al termine del rapporto di lavoro le ore flessibili residue vanno pagate applicando il supplemento del 25 % e la percentuale corrispondente della 13a mensilità.

18f. Saldo negativo delle ore flessibili al termine del rapporto di lavoro

Le ore flessibili negative ordinate dal datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro decadono a carico del datore di lavoro. Ore in meno dovute a inadempimento dei collaboratori sono a carico degli stessi.

FAQ
È consentito pareggiare eventuali differenze tra le indennità SUVA e il salario lordo definito contrattualmente tramite una riduzione delle ore flessibili?

No, non è consentito.

18g. Interruzioni del lavoro richieste dal collaboratore

Su richiesta motivata del collaboratore e nel rispetto delle disposizioni della legge sul lavoro, il datore di lavoro e il collaboratore possono concludere un accordo individuale scritto per recuperare, rispettivamente per compensare in anticipo mediante l’aumento temporaneo del saldo delle ore flessibili, le interruzioni prolungate del lavoro volute dal collaboratore (p.es.: assenze prolungate, costruzione della propria casa, ecc.). Gli accordi scritti fra collaboratore e datore di lavoro devono essere limitati ad un determinato periodo, devono essere motivati e devono essere approvati dalla Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL).

FAQ
Il saldo di ore flessibili massimo ammesso può essere superato temporaneamente di comune accordo per la realizzazione di un progetto speciale (p.es. progetto privato di costruzione) senza che ciò comporti l’obbligo di versare un supplemento per ore supplementari?

In determinate condizioni e su richiesta motivata del collaboratore, nell’ambito delle disposizioni della Legge sul lavoro è possibile superare il saldo di ore flessibili massimo, senza che ciò comporti l’obbligo di concedere un supplemento di tempo o salariale del 25 %. Tuttavia solo a condizione che sia disponibile un accordo scritto che disciplini i punti seguenti:

  • definizione del progetto, per il quale si accumulano le ore flessibili
  • periodo in cui si accumulano le ore flessibili e periodo in cui le ore flessibili accumulate saranno compensate
  • indicazione scritta secondo cui le ore flessibili non compensate, scaduto il termine previsto, dovranno essere remunerate con un supplemento di tempo o salariale pari al 25 %

La domanda deve essere approvata dalla CPNCL. NB: possono essere considerate solo le domande che si riferiscono ad un progetto futuro. Una domanda con effetto retroattivo è esclusa.

 

Quali supplementi sul saldo ore sono dovuti al termine di un rapporto di lavoro se, dopo una richiesta di accumulo di ore flessibili approvata, si è in presenza di ore flessibli accumulate?

Se è il collaboratore a licenziarsi, al termine del rapporto di lavoro eventuali ore supplementari o flessibili accumulate nell’ambito di una richiesta di accumulo di ore flessibili approvata devono essere versate senza supplemento. Se, invece, la disdetta è stata pronunciata dal datore di lavoro, al momento della fine del rapporto di lavoro le eventuali ore flessibili e supplementari in essere devono essere retribuite con un supplemento del 25%. 

È consentito pareggiare eventuali differenze tra le indennità SUVA e il salario lordo definito contrattualmente tramite una riduzione delle ore flessibili?

No, non è consentito.

Cosa succede con le ore flessibili accumulate per un progetto, quando questo non può essere realizzato? Queste ore flessibili accumulate sono comunque soggette a pagamento di un supplemento?

Nell’ambito di una richiesta per l’accumulo di ore flessibili, la ditta deve prevedere una disposizione scritta, da applicare nel caso in cui von venisse realizzato il progetto per il quale sono state accumulate le ore flessibili secondo le condizioni di cui all’art. 18g CCL. Se il progetto del collaboratore non può essere realizzato e se il collaboratore rimane a lavorare nella ditta, sulle ore accumulate non è dovuto nessun supplemento. Le ore possono essere compensate nel periodo di tempo concordato. Se un collaboratore disdice il contratto di lavoro, il datore di lavoro non è tenuto a pagare nessun supplemento sulle ore accumulate. Se invece è la ditta a disdire il contratto, i supplementi sono dovuti.

Cosa succede se un’azienda supera il monte ore approvato (domanda di aumento temporaneo delle ore flessibili)? Questa violazione sarà valutata come inadempienza e compensata dall’azienda con le dovute indennità?

Se da un controllo risulta che il saldo concordato è stato superato, alle ore che superano il saldo concordato sarà applicato un supplemento del 25% per inadempienza alle disposizioni contrattuali.

Qual è la durata massima del periodo di accumulo di ore flessibili in superamento del saldo ammesso, richiesto mediante domanda di accumulo ore flessibili?

Il periodo di accumulo di ore flessibili in superamento del saldo ammesso, richiesto mediante apposita domanda, può durare al massimo 2 anni. In casi eccezionali motivati può essere concessa una proroga (p.es. per perfezionamento professionale).