05a. Riconoscimento di rapporti di lavoro in funzione mista
Per quanto riguarda le mansioni di impiego, a partire dal livello di capo carpentiere senza perfezionamento professionale, si possono concordare di comune accordo rapporti di assunzione in funzione mista. Per ogni funzione, nel singolo contratto di lavoro vanno definite in percento le quote relative al grado di occupazione e al salario. Il salario minimo è composto dalla percentuale dovuta per la funzione base, in virtù del grado e della formazione e dalla percentuale per la funzione divergente. Il salario minimo per la funzione divergente deve corrispondere almeno al salario minimo di un caposquadra con perfezionamento professionale avente gli stessi anni di esperienza. Per quanto riguarda il tempo che i collaboratori quadro (a partire dal capo carpentiere) impiegano per la preparazione del lavoro, si rimanda all’articolo 12f del CCL. Per i rapporti di lavoro in funzione mista, il numero massimo di ore di preparazione ivi definito vale proporzionalmente per le quote relative al grado di occupazione nelle funzioni di impiego a partire dal livello di capo carpentiere. Il computo degli anni di esperienza si basa sull’articolo 26e del CCL Costruzione in legno.
FAQ
Gli anni di esperienza maturati duranti un periodo di capacità di rendimento ridotta possono essere computati per un successivo impiego «normale»?
Gli anni di esperienza maturati in un periodo di capacità di rendimento ridotta non sono considerati anni di esperienza per un impiego a normali condizioni CCL.
C’è una percentuale minima fissata per la funzione di grado più elevato nei rapporti di lavoro in funzione mista (p.es. capo carpentiere con perfezionamento 20% e caposquadra con perfezionamento 80%)?
Non è prevista una percentuale minima per la funzione di grado superiore nei rapporti di lavoro con funzione mista. Ogni funzione va eseguita conformemente all’attività effettivamente prestata e va definita in modo corrispondente nel contratto.
In un rapporto di lavoro con funzione mista è possibile prevedere anche più di due funzioni?
No. In un rapporto di lavoro con funzione mista possono essere prese in considerazione al massimo due funzioni. In casi eccezionali motivati, p.es. nell’ambito di una richiesta di assunzione con capacità di rendimento ridotto, sono accettabili anche delle deroghe.
La «soluzione per i quadri» può essere applicata anche in un rapporto di lavoro con funzione mista (p.es. capo carpentiere con perfezionamento 20 % e caposquadra con perfezionamento 80 %)?
La “soluzione per i quadri” può essere applicata con la quota-parte pro rata temporis corrispondente per il livello di funzione ammesso (p.es. 20 % capocarpentiere con perfezionamento)
Un rapporto di lavoro misto con una quota di ingegneri è soggetto all’CCL?
In linea di principio, gli ingegneri non sono più soggetti all’CCL. Tuttavia, se esiste un rapporto di lavoro misto con una quota di ingegneri, ad esempio tecnici e ingegneri, sono soddisfatte le condizioni del campo di applicazione del CCL, per cui tutte le disposizioni del CCL sono applicabili all’intero rapporto di lavoro. Non ci sono requisiti di salario minimo per la parte “ingegnere”.
Una formazione superiore (p.es. tecnici SSS del legno) integra anche un livello di formazione inferiore (p.es. capi carpentieri)?
No. Una formazione superiore non integra anche il livello di formazione inferiore. In altre parole, un tecnico del legno SSS qualificato ma senza diploma professionale di capo carpentiere in un rapporto di lavoro in funzione mista può pertanto essere qualificato come tecnico del legno e capo carpentiere senza perfezionamento, a condizione che svolga la funzione di capo carpentiere.
Come si calcolo il salario minimo in un rapporto di lavoro con funzione mista?
Per calcolare il salario minimo di un collaboratore impiegato in funzione mista sono determinanti gli anni di esperienza maturati effettivamente in ognuna delle funzioni. ll numero di anni di esperienza può variare da una funzione all’altra.
05b. Retribuzione in caso di minore capacità di rendimento
Le retribuzioni che si discostano dal salario minimo in seguito a capacità di rendimento fisica e/o intellettuale ridotta confermata da un terzo parere qualificato, devono essere sottoposte per una verifica alla CPNCL con una motivazione scritta. Scostamenti salariali sono ammessi per periodi di tempo limitati, in caso di misure di reinserimento resesi necessarie in seguito a comprovate esigenze sociali confermate dalle autorità. Richieste in tal senso devono essere precedentemente sottoposte alla Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno con una motivazione qualificata e dietro presentazione di documenti giustificativi.
FAQ
Gli anni di esperienza maturati duranti un periodo di capacità di rendimento ridotta possono essere computati per un successivo impiego «normale»?
Gli anni di esperienza maturati in un periodo di capacità di rendimento ridotta non sono considerati anni di esperienza per un impiego a normali condizioni CCL.
Si tratta di giovani che nell’ambito di un’offerta di formazione transitoria, seguono uno stage (fra la conclusione della scuola dell’obbligo e l’inizio dell’apprendistato) in un’azienda di costruzione in legno. Gli stagisti in formazione (ai sensi dell’art. 3b CCL) non sono assoggettati al sistema salariale di cui agli art. 26-30 CCL. I giovani aderenti a queste offerte di formazione transitoria vanno dunque classificati in questa categoria oppure sottostanno al sistema salariale del CCL?
Questi casi non sono interessati dalla disposizione di cui all’art. 25e CCL. Se è previsto che siano remunerati con importi inferiori al salario minimo, occorre prima inoltrare alla CPNCL una richiesta di riduzione della remunerazione ai sensi dell’art. 5b CCL.
Per quali collaboratori può essere richiesto il riconoscimento di minor capacità di rendimento?
Sostanzialmente, i motivi che legittimano una richiesta di riconoscimento di minor rendimento sono tre:
- motivi medici (capacità di rendimento ridotta fisica e/o psichica)
- motivi sociali (p.es. reinserimento)
- impiego a carattere formativo (per giovani che seguono un’offerta passerella)
La richiesta va corredata dalla seguente documentazione:
- contratto di lavoro o dichiarazione di assenso del collaboratore interessato
- parere qualificato di una terza persona (rapporto medico, dichiarazione di un membro della famiglia o simile)
Come va classificato un ingegnere formato, che ha completato con carpentiere AFC formazione e vuole lavorare come carpentiere AFC?
Se il dipendente desidera lavorare come carpentiere su sua richiesta, l’azienda deve inultrare una richiesta di “declassamento di funzione” al cpncl con le stesse modalità di una richiesta di adeguamento della remunerazione per minore capacità di rendimento. L’azienda deve giustificare con la domanda che l’as-sunzione avviene su richiesta del dipendente e che quest’ultimo accon-sente all’assunzione come carpentiere con gli anni di esperienza corri-spondenti.
Una formazione superiore (p.es. tecnici SSS del legno) integra anche un livello di formazione inferiore (p.es. capi carpentieri)?
No. Una formazione superiore non integra anche il livello di formazione inferiore. In altre parole, un tecnico del legno SSS qualificato ma senza diploma professionale di capo carpentiere in un rapporto di lavoro in funzione mista può pertanto essere qualificato come tecnico del legno e capo carpentiere senza perfezionamento, a condizione che svolga la funzione di capo carpentiere.