17a. Flessibilità mediante ore flessibili

Le ore flessibili non sottostanno al pagamento di supplemento e consentono di scostarsi in positivo e in negativo dall’orario di lavoro normale previsto nel calendario dell’orario di lavoro, contribuendo così ad aumentare la flessibilità dell’orario di lavoro per datori di lavoro e collaboratori.

FAQ
Quali tipologie di orari di lavoro conosce il CCL Costruzione in legno?

Il CCL Costruzione in legno distingue fra orario di lavoro normale, ore flessibili, ore supplementari e ore straordinarie. – Le ore di lavoro normali sono le ore di lavoro previste per ogni giorno dell’anno nel calendario annuale delle ore di lavoro.

  • Le ore di lavoro normali non sono soggette al pagamento di supplementi.
  • Le ore flessibili sono le ore di lavoro che superano l’orario di lavoro normale aziendale o definito nel CCL. Le ore flessibili non sono soggette al pagamento di supplementi.
  • Le ore supplementari sono le ore che superano il saldo di ore flessibili ammesso, pari a 10 rispettivamente a 20 ore flessibili (impiego a tempo pieno) per mese civile o 100 ore flessibili per anno civile. Le ore supplementari sono soggette al pagamento di un supplemento del 25 %.
  • Le ore di lavoro straordinario sono ore di lavoro che superano l’orario di lavoro massimo sancito dalla Legge sul lavoro, pari a 50 ore settimanali. Gli straordinari vanno compensati, con il consenso del collaboratore, in rapporto di 1:1 nell’arco di 14 settimane o con un supplemento salariale del 25 %.
Il calcolo delle ore flessibili e delle ore supplementari va fatto anche per i rapporti di lavoro con percentuale di occupazione molto bassa e/o variabile?

Sì. In linea di massima il controllo delle ore flessibili e delle ore supplementari va effettuato per tutti collaboratori, anche per i rapporti di lavoro con occupazione a tempo parziale o con occupazione variabile. Per i collaboratori a tempo parziale i saldi massimi mensili di ore flessibili sono definiti pro rata temporis in funzione della percentuale di occupazione. Nei rapporti di lavoro con grado di occupazione variabile, come per esempio per gli agricoltori, occorre effettuare un controllo delle ore flessibili sulla base dei giorni di presenza. Con questo metodo di calcolo i saldi di ore flessibili ammessi al mese sono individuati in funzione dei giorni di presenza. Per ogni giorno di presenza per il collaboratore è ammessa un’ora flessibile, fino ad un massimo mensile di 20 ore. In caso di domande sull’applicazione e sullo strumento di calcolo, le aziende possono rivolgersi alla CPNCL.

17b. Scopo delle ore flessibili

Lo scopo è di compensare le variazioni temporanee del carico di lavoro delle aziende o consentire brevi assenze dei collaboratori mediante un saldo continuo delle ore flessibili.

FAQ
Il calcolo delle ore flessibili e delle ore supplementari va fatto anche per i rapporti di lavoro con percentuale di occupazione molto bassa e/o variabile?

Sì. In linea di massima il controllo delle ore flessibili e delle ore supplementari va effettuato per tutti collaboratori, anche per i rapporti di lavoro con occupazione a tempo parziale o con occupazione variabile. Per i collaboratori a tempo parziale i saldi massimi mensili di ore flessibili sono definiti pro rata temporis in funzione della percentuale di occupazione. Nei rapporti di lavoro con grado di occupazione variabile, come per esempio per gli agricoltori, occorre effettuare un controllo delle ore flessibili sulla base dei giorni di presenza. Con questo metodo di calcolo i saldi di ore flessibili ammessi al mese sono individuati in funzione dei giorni di presenza. Per ogni giorno di presenza per il collaboratore è ammessa un’ora flessibile, fino ad un massimo mensile di 20 ore. In caso di domande sull’applicazione e sullo strumento di calcolo, le aziende possono rivolgersi alla CPNCL.

17c. Attestazione del saldo delle ore flessibili

Datori di lavoro e collaboratori si informano reciprocamente sull’accumulo e sul ritiro delle ore flessibili. Il saldo attuale delle ore flessibili deve essere attestato mensilmente in forma scritta nell’estratto salariale o su un foglio aggiuntivo all’estratto salariale. Se il saldo delle ore flessibili è gestito in via elettronica, il saldo attuale delle ore flessibili alla fine del mese deve essere registrato in forma inalterabile. I collaboratori devono avere accesso al saldo delle ore flessibili e devono poterlo ottenere in forma elettronica o per iscritto in ogni momento, anche a posteriori.

FAQ
Quale è la situazione in merito ai tempi standard indicati per il compimento di un lavoro?

La remunerazione in funzione dei tempi indicativi non è ammessa. Per la remunerazione vale solo ed esclusivamente il tempo di lavoro prestato effettivamente. I tempi indicativi sono tuttavia in linea di massima ammessi a titolo di incentivo per la definizione di prestazioni straordinarie (bonus).

Il calcolo delle ore flessibili e delle ore supplementari va fatto anche per i rapporti di lavoro con percentuale di occupazione molto bassa e/o variabile?

Sì. In linea di massima il controllo delle ore flessibili e delle ore supplementari va effettuato per tutti collaboratori, anche per i rapporti di lavoro con occupazione a tempo parziale o con occupazione variabile. Per i collaboratori a tempo parziale i saldi massimi mensili di ore flessibili sono definiti pro rata temporis in funzione della percentuale di occupazione. Nei rapporti di lavoro con grado di occupazione variabile, come per esempio per gli agricoltori, occorre effettuare un controllo delle ore flessibili sulla base dei giorni di presenza. Con questo metodo di calcolo i saldi di ore flessibili ammessi al mese sono individuati in funzione dei giorni di presenza. Per ogni giorno di presenza per il collaboratore è ammessa un’ora flessibile, fino ad un massimo mensile di 20 ore. In caso di domande sull’applicazione e sullo strumento di calcolo, le aziende possono rivolgersi alla CPNCL.

17d. Esecuzione di ore flessibili

La prestazione di ore flessibili va decisa di comune accordo con i collaboratori.

FAQ
Il calcolo delle ore flessibili e delle ore supplementari va fatto anche per i rapporti di lavoro con percentuale di occupazione molto bassa e/o variabile?

Sì. In linea di massima il controllo delle ore flessibili e delle ore supplementari va effettuato per tutti collaboratori, anche per i rapporti di lavoro con occupazione a tempo parziale o con occupazione variabile. Per i collaboratori a tempo parziale i saldi massimi mensili di ore flessibili sono definiti pro rata temporis in funzione della percentuale di occupazione. Nei rapporti di lavoro con grado di occupazione variabile, come per esempio per gli agricoltori, occorre effettuare un controllo delle ore flessibili sulla base dei giorni di presenza. Con questo metodo di calcolo i saldi di ore flessibili ammessi al mese sono individuati in funzione dei giorni di presenza. Per ogni giorno di presenza per il collaboratore è ammessa un’ora flessibile, fino ad un massimo mensile di 20 ore. In caso di domande sull’applicazione e sullo strumento di calcolo, le aziende possono rivolgersi alla CPNCL.

17e. Numero di ore flessibili al mese non soggette a supplemento

Se l’orario di lavoro settimanale è compreso tra le 37.5 e le 45 ore, la totalità di ore flessibili non deve superare le 20 ore al mese. Se l’orario di lavoro settimanale è compreso fra le 37.5 e le 47.5 ore, le ore flessibili nell’intero arco dell’anno non devono essere più di 10 ore al mese. Per i collaboratori che lavorano a tempo parziale, le ore flessiblili ammesse di 20 o 10 ore per mese sono calcolate pro rata in funzione del grado di occupazione.

FAQ
I collaboratori con contratto a tempo parziale possono avere un saldo di ore flessibili pari a quello dei collaboratori a tempo pieno?

No, per i collaboratori a tempo parziale il saldo di ore flessibili massimo ammesso si riduce in funzione del grado di occupazione. I collaboratori a tempo parziale sono infatti tutelati come tutte le altre categorie di collaboratori contro un carico di lavoro eccessivo. Anche perché il collaboratore a tempo parziale può avere un secondo impiego e dunque non dispone di più tempo libero, bensì di meno tempo libero rispetto all’impiegato a tempo pieno.

Il saldo di ore flessibili massimo ammesso può essere superato temporaneamente di comune accordo per la realizzazione di un progetto speciale (p.es. progetto privato di costruzione) senza che ciò comporti l’obbligo di versare un supplemento per ore supplementari?

In determinate condizioni e su richiesta motivata del collaboratore, nell’ambito delle disposizioni della Legge sul lavoro è possibile superare il saldo di ore flessibili massimo, senza che ciò comporti l’obbligo di concedere un supplemento di tempo o salariale del 25 %. Tuttavia solo a condizione che sia disponibile un accordo scritto che disciplini i punti seguenti:

  • definizione del progetto, per il quale si accumulano le ore flessibili
  • periodo in cui si accumulano le ore flessibili e periodo in cui le ore flessibili accumulate saranno compensate
  • indicazione scritta secondo cui le ore flessibili non compensate, scaduto il termine previsto, dovranno essere remunerate con un supplemento di tempo o salariale pari al 25 %

La domanda deve essere approvata dalla CPNCL. NB: possono essere considerate solo le domande che si riferiscono ad un progetto futuro. Una domanda con effetto retroattivo è esclusa.

 

Nel calendario annuale dell’orario di lavoro è possibile scegliere un orario lavorativo settimanale di 37.5 a 45 ore di lavoro o di 37.5 fino ad un massimo di 47.5 ore di lavoro. Se l’orario di lavoro massimo di 47.5 ore alla settimana è sfruttato a pieno, è possibile definire che il saldo mensile delle ore flessibili non debba superare le 10 ore flessibili solo nei mesi corrispondenti?

No. Anche in caso di pieno sfruttamento dell’orario lavorativo settimanale di 47.5 ore, il saldo di ore flessibili massimo sarà di 10 ore flessibili al mese per tutto l’arco dell’anno. Le ore che superano tale tetto, sono considerate ore supplementari soggette a supplemento.

Il calcolo delle ore flessibili e delle ore supplementari va fatto anche per i rapporti di lavoro con percentuale di occupazione molto bassa e/o variabile?

Sì. In linea di massima il controllo delle ore flessibili e delle ore supplementari va effettuato per tutti collaboratori, anche per i rapporti di lavoro con occupazione a tempo parziale o con occupazione variabile. Per i collaboratori a tempo parziale i saldi massimi mensili di ore flessibili sono definiti pro rata temporis in funzione della percentuale di occupazione. Nei rapporti di lavoro con grado di occupazione variabile, come per esempio per gli agricoltori, occorre effettuare un controllo delle ore flessibili sulla base dei giorni di presenza. Con questo metodo di calcolo i saldi di ore flessibili ammessi al mese sono individuati in funzione dei giorni di presenza. Per ogni giorno di presenza per il collaboratore è ammessa un’ora flessibile, fino ad un massimo mensile di 20 ore. In caso di domande sull’applicazione e sullo strumento di calcolo, le aziende possono rivolgersi alla CPNCL.

Come vanno trattate le ore flessibili che – a seguito di una riduzione della percentuale di occupazione – diventano improvvisamente ore supplementari?

Se un collaboratore riduce la sua percentuale d’impiego e per questo motivo, con la nuova percentuale di occupazione, il saldo ore flessibili in essere è eccedente al saldo ore flessibili massimo ammissibile, le ore in eccesso vanno compensate (senza supplemento). La retribuzione è possibile alla data prevista del successivo versamento regolare delle ore. Queste ore non sono soggette al pagamento di supplemento. 

Come vanno gestiti i saldi positivi di ore flessibili disponibili alla fine dell’apprendistato (e eventualmente averi residui di ferie)?

In linea di massima, i saldi positivi di ore flessibili e eventuali averi residui di ferie vanno compensati entro la fine dell’apprendistato. Per gli apprendisti che passeranno ad un rapporto di lavoro ordinario, alla fine dell’apprendistato possono essere pagate al massimo 50 ore flessibili positive senza supplemento. Un eventuale avere residuo di ferie, invece, non può essere compensato con un pagamento. Non sono ammesse detrazioni salariali per saldi negativi di ferie o ore flessibili. 

17f. Aziende in zona di montagna

Aziende con sede in una zona di montagna, che non possono lavorare tutto l’anno a causa di un divieto di eseguire lavori di costruzioni o di scavo (ordinanze comunali sulla costruzione e l’esercizio) oppure a causa delle condizioni meteorologiche e che eseguono prevalentemente il loro lavoro in queste zone di montagna, hanno la possibilità di chiedere alla CPNCL la concessione di una maggiore flessibilità nelle ore di lavoro per un periodo massimo di sei mesi onde poter aumentare il numero massimo di ore flessibili mensilmente ammesso per i collaboratori con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che non sia stato disdetto. Il prolungamento dell’orario di lavoro connesso all’aumento delle ore flessibili è possibile unicamente nei limiti della legge sul lavoro, in particolare rispettando l’art. 9 cpv. 3 LL e l’art. 22 OLL1.

FAQ
Il calcolo delle ore flessibili e delle ore supplementari va fatto anche per i rapporti di lavoro con percentuale di occupazione molto bassa e/o variabile?

Sì. In linea di massima il controllo delle ore flessibili e delle ore supplementari va effettuato per tutti collaboratori, anche per i rapporti di lavoro con occupazione a tempo parziale o con occupazione variabile. Per i collaboratori a tempo parziale i saldi massimi mensili di ore flessibili sono definiti pro rata temporis in funzione della percentuale di occupazione. Nei rapporti di lavoro con grado di occupazione variabile, come per esempio per gli agricoltori, occorre effettuare un controllo delle ore flessibili sulla base dei giorni di presenza. Con questo metodo di calcolo i saldi di ore flessibili ammessi al mese sono individuati in funzione dei giorni di presenza. Per ogni giorno di presenza per il collaboratore è ammessa un’ora flessibile, fino ad un massimo mensile di 20 ore. In caso di domande sull’applicazione e sullo strumento di calcolo, le aziende possono rivolgersi alla CPNCL.

Nelle regioni in cui in inverno vige un vero e proprio divieto di costruzione, è possibile in compenso lavorare di più in estate?

Anche in un caso del genere si applicano in linea di massima le disposizioni corrispondenti del CCL, secondo cui le ore supplementari che superano il numero massimo ammesso di ore flessibili vanno compensate o pagate con pagamento di un supplemento del 25 %. Non è ammesso compensare un orario di lavoro molto alto in estate con un orario di lavoro molto basso in inverno al di là delle fasce previste dal CCL per la configurazione normale dell’orario di lavoro (da 37,5 a 47,5 ore alla settimana). Tuttavia, alle seguenti condizioni, esiste anche la possibilità di sottoporre alla CPNCL una richiesta di aumento della flessibilità dell’orario di lavoro:

  • l’azienda ha sede in una zona di montagna,
  • i lavori eseguiti in prevalenza nelle zone di montagna non possono essere prestati durante tutto l’arco dell’anno a causa dei divieti di costruzione locali o delle condizioni meteorologiche,
  • la durata della maggiore flessibilità dell’orario lavorativo è limitata a un massimo di sei mesi.
Il pagamento dell ore flessibile e supplementari ammissibile durante l’attuazione della soluzione per le aree montane?

No. Durante l’implementazione di una soluzione per le aree montane, non è possibile far orari flessibili o supplementari essere pagati . Il mo-mento del pagamento può essere stabilito prima o dopo la durata della soluzione. Le ore aggiuntive derivanti dal superamento del saldo men-sile consentito per l’orario flessibile saranno compensate al termine della temporanea maggiore flessibilità dell’orario flessibile. il supple-mento (25%) sarà aggiunto all’orario o preso in considerazione sul salario (art. 18b CCL). Inoltre, le disposizioni applicabili del CCL si applicano a qualsiasi supplemento per il lavoro di sabato, serale o not-turno sostenuto durante l’attuazione di una soluzione per le aree mon-tane si applicano le disposizioni del CCL.

17g. Aumento temporaneo delle ore flessibili

Se la Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL) appprova la richiesta di aumento della flessibilità dell’orario lavorativo ai sensi dell’art. 17f, in caso di orario di lavoro settimanale compreso fra le 37.5 e le 45 ore il numero totale di ore flessibili potrà arrivare fino a 36, mentre per un orario di lavoro settimanale compreso fra le 37.5 e le 47.5 ore il numero totale di ore flessibili potrà arrivare fino ad un massimo di 26 ore al mese. Durante il periodo in cui vige una maggiore flessibilità nell’orario di lavoro, il limite cumulativo di 100 ore flessibili, come definito dall’art. 17h del CCL, non può essere superato per più di 3 mesi consecutivi. Il superamento del numero cumulativo massimo di ore flessibili autorizzate deve essere obbligatoriamente compensato con la concessione di tempo libero nei tre mesi successivi al superamento, di modo che il saldo massimo sia nuovamente conforme all’art. 17h del CCL. Ciò vale anche qualora alla fine del terzo mese dal superamento persista il periodo di maggior flessibilità. Non è ammesso pagare le ore che superano il saldo autorizzato di 100 ore.

FAQ
Il calcolo delle ore flessibili e delle ore supplementari va fatto anche per i rapporti di lavoro con percentuale di occupazione molto bassa e/o variabile?

Sì. In linea di massima il controllo delle ore flessibili e delle ore supplementari va effettuato per tutti collaboratori, anche per i rapporti di lavoro con occupazione a tempo parziale o con occupazione variabile. Per i collaboratori a tempo parziale i saldi massimi mensili di ore flessibili sono definiti pro rata temporis in funzione della percentuale di occupazione. Nei rapporti di lavoro con grado di occupazione variabile, come per esempio per gli agricoltori, occorre effettuare un controllo delle ore flessibili sulla base dei giorni di presenza. Con questo metodo di calcolo i saldi di ore flessibili ammessi al mese sono individuati in funzione dei giorni di presenza. Per ogni giorno di presenza per il collaboratore è ammessa un’ora flessibile, fino ad un massimo mensile di 20 ore. In caso di domande sull’applicazione e sullo strumento di calcolo, le aziende possono rivolgersi alla CPNCL.

Nelle regioni in cui in inverno vige un vero e proprio divieto di costruzione, è possibile in compenso lavorare di più in estate?

Anche in un caso del genere si applicano in linea di massima le disposizioni corrispondenti del CCL, secondo cui le ore supplementari che superano il numero massimo ammesso di ore flessibili vanno compensate o pagate con pagamento di un supplemento del 25 %. Non è ammesso compensare un orario di lavoro molto alto in estate con un orario di lavoro molto basso in inverno al di là delle fasce previste dal CCL per la configurazione normale dell’orario di lavoro (da 37,5 a 47,5 ore alla settimana). Tuttavia, alle seguenti condizioni, esiste anche la possibilità di sottoporre alla CPNCL una richiesta di aumento della flessibilità dell’orario di lavoro:

  • l’azienda ha sede in una zona di montagna,
  • i lavori eseguiti in prevalenza nelle zone di montagna non possono essere prestati durante tutto l’arco dell’anno a causa dei divieti di costruzione locali o delle condizioni meteorologiche,
  • la durata della maggiore flessibilità dell’orario lavorativo è limitata a un massimo di sei mesi.
Il pagamento dell ore flessibile e supplementari ammissibile durante l’attuazione della soluzione per le aree montane?

No. Durante l’implementazione di una soluzione per le aree montane, non è possibile far orari flessibili o supplementari essere pagati . Il mo-mento del pagamento può essere stabilito prima o dopo la durata della soluzione. Le ore aggiuntive derivanti dal superamento del saldo men-sile consentito per l’orario flessibile saranno compensate al termine della temporanea maggiore flessibilità dell’orario flessibile. il supple-mento (25%) sarà aggiunto all’orario o preso in considerazione sul salario (art. 18b CCL). Inoltre, le disposizioni applicabili del CCL si applicano a qualsiasi supplemento per il lavoro di sabato, serale o not-turno sostenuto durante l’attuazione di una soluzione per le aree mon-tane si applicano le disposizioni del CCL.

17h. Saldo massimo di ore flessibili accumulate

Il saldo massimo di ore flessibili accumulate non può mai superare le 100 ore flessibili positive o essere inferiore alle 50 ore flessibili negative. Per i volumi occupazionali ridotti, i saldi massimi autorizzati di ore flessibili si riducono in funzione del grado di occupazione pattuito. Se il saldo massimo di ore flessibili accumulate è superato, si vengono a creare ore supplementari soggette a pagamento di supplemento ai sensi dell’art. 18c CCL.

FAQ
È possibile superare il saldo massimo di ore flessibili ammesso, pari a +100 ore flessibili, durante il periodo di 14 settimane disponibile per la compensazione di ore supplementari?

Ai sensi dell’art. 18c CCL le ore supplementari non devono più essere compensate nel mese successivo, bensì entro un periodo di 14 settimane. Il saldo massimo di +10 ore flessibili vale imperativamente e a titolo assoluto – fatti salvi eventuali accordi divergenti ammissibili. Le ore supplementari che oltrepassano il saldo di 100 ore devono pertanto essere compensate nel mese successivo.

Il saldo di ore flessibili massimo ammesso può essere superato temporaneamente di comune accordo per la realizzazione di un progetto speciale (p.es. progetto privato di costruzione) senza che ciò comporti l’obbligo di versare un supplemento per ore supplementari?

In determinate condizioni e su richiesta motivata del collaboratore, nell’ambito delle disposizioni della Legge sul lavoro è possibile superare il saldo di ore flessibili massimo, senza che ciò comporti l’obbligo di concedere un supplemento di tempo o salariale del 25 %. Tuttavia solo a condizione che sia disponibile un accordo scritto che disciplini i punti seguenti:

  • definizione del progetto, per il quale si accumulano le ore flessibili
  • periodo in cui si accumulano le ore flessibili e periodo in cui le ore flessibili accumulate saranno compensate
  • indicazione scritta secondo cui le ore flessibili non compensate, scaduto il termine previsto, dovranno essere remunerate con un supplemento di tempo o salariale pari al 25 %

La domanda deve essere approvata dalla CPNCL. NB: possono essere considerate solo le domande che si riferiscono ad un progetto futuro. Una domanda con effetto retroattivo è esclusa.

 

Il calcolo delle ore flessibili e delle ore supplementari va fatto anche per i rapporti di lavoro con percentuale di occupazione molto bassa e/o variabile?

Sì. In linea di massima il controllo delle ore flessibili e delle ore supplementari va effettuato per tutti collaboratori, anche per i rapporti di lavoro con occupazione a tempo parziale o con occupazione variabile. Per i collaboratori a tempo parziale i saldi massimi mensili di ore flessibili sono definiti pro rata temporis in funzione della percentuale di occupazione. Nei rapporti di lavoro con grado di occupazione variabile, come per esempio per gli agricoltori, occorre effettuare un controllo delle ore flessibili sulla base dei giorni di presenza. Con questo metodo di calcolo i saldi di ore flessibili ammessi al mese sono individuati in funzione dei giorni di presenza. Per ogni giorno di presenza per il collaboratore è ammessa un’ora flessibile, fino ad un massimo mensile di 20 ore. In caso di domande sull’applicazione e sullo strumento di calcolo, le aziende possono rivolgersi alla CPNCL.

Come vanno trattate le ore flessibili che – a seguito di una riduzione della percentuale di occupazione – diventano improvvisamente ore supplementari?

Se un collaboratore riduce la sua percentuale d’impiego e per questo motivo, con la nuova percentuale di occupazione, il saldo ore flessibili in essere è eccedente al saldo ore flessibili massimo ammissibile, le ore in eccesso vanno compensate (senza supplemento). La retribuzione è possibile alla data prevista del successivo versamento regolare delle ore. Queste ore non sono soggette al pagamento di supplemento. 

Un saldo di ore flessibili negativo superiore a 50 ore negative può essere compensato attraverso la riduzione della 13a mensilità?

In linea di massima spetta al datore di lavoro controllare i saldi delle ore flessibili dei collaboratori e richiamare tempestivamente la loro attenzione su eventuali saldi di ore negative. In proposito occorre considerare che il saldo di ore flessibili accumulato non deve mai superare le 50 ore negative. Un tale saldo negativo va compensato anzitutto durante l’anno attraverso la prestazione di lavoro addizionale o, di comune accordo con il collaboratore, per esempio registrandolo a titolo di congedo non remunerato. Nel caso ciò non fosse possibile, alla fine dell’anno le ore flessibili negative venutesi a creare per colpa del collaboratore possono essere conteggiate con il diritto alla 13a mensilità oppure riportate all’anno nuovo.

17i. Rapporti di lavoro con salario orario

Le disposizioni di cui al sopracitato art. 17 CCL sulle ore flessibili, valgono anche per i rapporti di lavoro che, in via eccezionale, sono stati conclusi su base di paga oraria. All’inizio del rapporto di lavoro, datore di lavoro e collaboratore devono definire il grado di occupazione. L’orario di lavoro normale del collaboratore si regola secondo questa percentuale.

FAQ
Il calcolo delle ore flessibili e delle ore supplementari va fatto anche per i rapporti di lavoro con percentuale di occupazione molto bassa e/o variabile?

Sì. In linea di massima il controllo delle ore flessibili e delle ore supplementari va effettuato per tutti collaboratori, anche per i rapporti di lavoro con occupazione a tempo parziale o con occupazione variabile. Per i collaboratori a tempo parziale i saldi massimi mensili di ore flessibili sono definiti pro rata temporis in funzione della percentuale di occupazione. Nei rapporti di lavoro con grado di occupazione variabile, come per esempio per gli agricoltori, occorre effettuare un controllo delle ore flessibili sulla base dei giorni di presenza. Con questo metodo di calcolo i saldi di ore flessibili ammessi al mese sono individuati in funzione dei giorni di presenza. Per ogni giorno di presenza per il collaboratore è ammessa un’ora flessibile, fino ad un massimo mensile di 20 ore. In caso di domande sull’applicazione e sullo strumento di calcolo, le aziende possono rivolgersi alla CPNCL.

17j. Assenze

Le assenze sono conteggiate con il tempo di lavoro normale previsto per il giorno in questione nel calendario dell’orario di lavoro annuo oppure con 8.4 ore, a prescindere dalla loro natura.

FAQ
Il calcolo delle ore flessibili e delle ore supplementari va fatto anche per i rapporti di lavoro con percentuale di occupazione molto bassa e/o variabile?

Sì. In linea di massima il controllo delle ore flessibili e delle ore supplementari va effettuato per tutti collaboratori, anche per i rapporti di lavoro con occupazione a tempo parziale o con occupazione variabile. Per i collaboratori a tempo parziale i saldi massimi mensili di ore flessibili sono definiti pro rata temporis in funzione della percentuale di occupazione. Nei rapporti di lavoro con grado di occupazione variabile, come per esempio per gli agricoltori, occorre effettuare un controllo delle ore flessibili sulla base dei giorni di presenza. Con questo metodo di calcolo i saldi di ore flessibili ammessi al mese sono individuati in funzione dei giorni di presenza. Per ogni giorno di presenza per il collaboratore è ammessa un’ora flessibile, fino ad un massimo mensile di 20 ore. In caso di domande sull’applicazione e sullo strumento di calcolo, le aziende possono rivolgersi alla CPNCL.