15a. Definizione delle ferie aziendali
Il datore di lavoro fissa le ferie aziendali (di norma a inizio anno) per un periodo fino a 3 settimane, tenendo adeguatamente conto dei desideri dei collaboratori.
15b. Definizione delle ferie individuali
Le ferie individuali vanno concordate per tempo fra collaboratore e datore di lavoro. Quest’ultimo tiene in debita considerazione i desideri e le necessità del collaboratore.
15c. Diritto a ferie consecutive
Considerati i diritti alle ferie maturati e tenendo conto degli interessi aziendali, ai collaboratori vanno garantite fino a tre settimane di ferie, ma comunque almeno due settimane di ferie consecutive all’anno (art. 329c cpv. 1 CO).