51a. Fatturazione
La Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL) emette una fattura per i contributi da versare da parte dei datori di lavoro e dei collaboratori. Il datore di lavoro deve detrarre il contributo del collaboratore dal salario del collaboratore e versarlo alla CPNCL. Il collaboratore ha il diritto di ricevere una volta l’anno un certificato di avvenuta detrazione dei contributi.
51b. Notifica collaboratori e salari
Nell’ambito dell’autodichiarazione delle imprese assoggettate al CCL, la CPNCL è autorizzata ad esigere ogni anno dalle imprese tutti i fattori indicativi per lo stipendio e tutti gli indirizzi dei collaboratori assoggettati al CCL. La dichiarazione va inviata anche se sono impiegati solo collaboratori interinali. In questo caso va aggiunta un’apposita nota. Inoltre, entro il 28 febbraio, ma al più tardi entro 30 giorni dalla data di ricezione, ogni impresa assoggettata al CCL deve spedire il conteggio definitivo SUVA, relativo all’anno appena trascorso, per tutti i collaboratori assoggettati al CCL Costruzione in legno.
FAQ
A partire da quale importo salariale vanno dichiarati i collaboratori?
I collaboratori con un importo salariale annuo fino a CHF 2000.00 non vanno dichiarati. Ciononostante, anche questi collaboratori sottostanno al CCL Costruzione in legno e le disposizioni del CCL Costruzione in legno sono applicabili (in particolare l’obbligo di assicurazione).
I contributi per i costi di applicazione vanno pagati anche per i collaboratori ancora impiegati che sono già in età pensionabile?
Sì, i contributi devono essere pagati anche per i collaboratori già in età pensionabile, perché anche beneficiano del CCL e della sua applicazione, al pari di tutti gli altri collaboratori.
51c. Elusione dell’obbligo di notifica
Se il datore di lavoro, nonostante doppio sollecito, elude la notifica di cui all’art. 51b o non riporta i collaboratori soggetti al CCL nell’elenco dei collaboratori, è responsabile nei confronti della Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL) retroattivamente per tutti i contributi dovuti durante gli ultimi cinque anni. La CPNCL può inoltre infliggergli una pena convenzionale.
51d. Diritto di rimborso
Per quanto riguarda i costi di applicazione e di formazione versati, non sussiste alcun diritto di rimborso nei confronti del datore di lavoro. I collaboratori che reputano di non dover versare il contributo, possono richiederne il rimborso motivandolo in forma scritta e indirizzandolo alla CPNCL.
51e. Eccedenza
Un eventuale eccedenza del contributo dei costi di applicazione e di formazione può essere utilizzato, anche una volta esaurita la validità della dichiarazione di obbligatorietà generale, solo come accantonamento per scopi sociali e generali dell’ordine professionale del settore della costruzione in legno.