Raffronto internazionale dei salari
Per il raffronto tra il salario di un lavoratore distaccato e le prescrizioni salariali vigenti in Svizzera, la SECO (Segreteria di Stato dell’economia) ha emanato una direttiva intitolata «Procedura relativa al raffronto internazionale dei salari del 23 marzo 2020», di seguito «direttiva SECO». Da un lato essa serve alle commissioni paritetiche per una gestione uniforme dei casi, dall’altro può aiutare le imprese che distaccano lavoratori a calcolare correttamente il salario dovuto. Inoltre, su seco.admin.ch/distacco la SECO mette a disposizione un calcolatore dei salari corredato di istruzioni e di un ausilio di calcolo.
Nel raffronto internazionale dei salari, il salario effettivamente versato dall’impresa (salario effettivo) viene confrontato con il salario minimo dovuto secondo il CCL (salario dovuto) per il lavoro prestato in Svizzera (cosiddetto raffronto tra salario effettivo e salario dovuto).
Orario di lavoro e tempo di viaggio
L’orario di lavoro comprende anche l’intero tempo di viaggio aziendale in Svizzera (art. 12 cpv. 1 CCL). Determinante è il tempo di viaggio a partire dal confine svizzero: da quel momento, l’intero tempo di viaggio sul territorio svizzero è considerato orario di lavoro. Ciò comprende sia il viaggio di andata e ritorno al cantiere sia gli spostamenti giornalieri dall’alloggio al cantiere. Il tempo di viaggio deve essere riportato separatamente nei rapporti delle ore di lavoro.
Corso medio mensile
Secondo la direttiva SECO è determinante il corso medio mensile pubblicato su Archivio tassi medi mensili IVA all’inizio dell’impiego, a prescindere dalla sua durata.
Funzione e anni di esperienza
Per il calcolo del salario dovuto è rilevante la classificazione dei collaboratori (si vedano l’Aappendice 11 CCL Costruzione in legno “Categorie di collaboratori o la tabella salariale.
In linea di principio sono riconosciuti i diplomi e i certificati di formazione esteri equivalenti. Le professioni di settori affini con iter di formazione equivalenti e diplomi equivalenti sono equiparate alle categorie di collaboratori del settore della costruzione in legno. Ciò vale in particolare per le professioni di «falegname» e di «copritetto», che vanno quindi classificate almeno come «carpentiere AFC».
Sono considerati anni di esperienza gli anni in cui il collaboratore ha prestato almeno 1’000 ore di lavoro nella rispettiva funzione. Ciò vale indipendentemente da un eventuale cambiamento del posto di lavoro. Occorre tener presente che gli anni di esperienza sono calcolati per anno civile.
Componenti salariali
- Salario di base: per salario di base s’intende il salario orario lordo, senza eventuali supplementi per l’indennità per ferie e giorni festivi e la quota della tredicesima mensilità.
- Compensi sotto forma di capitale secondo la Legge tedesca sulla formazione del capitale: i compensi sotto forma di capitale secondo la Legge tedesca sulla formazione del capitale sono da considerarsi componenti salariali e di regola vengono aggiunti al salario di base.
- Indennità per ferie: secondo il CCL Costruzione in legno, il diritto alle ferie è di 30 giorni fino al compimento del 20° anno di età e dal compimento del 50° anno di età nonché per gli apprendisti, e di 25 giorni negli altri casi. Esso viene confrontato con il diritto annuo all’indennità per ferie concesso. Con un diritto di 25 giorni la percentuale è del 10,64%, con 30 giorni del 13,04%.
- Indennità per giorni festivi: l’indennità per giorni festivi nel Paese d’origine viene confrontata con il diritto a nove giorni festivi secondo il CCL Costruzione in legno.
- Indennità supplementare per ferie e tredicesima mensilità, gratifica natalizia, tredicesima e quattordicesima mensilità: secondo il CCL Costruzione in legno è dovuto un supplemento dell’8,33% sul totale intermedio del salario orario di base più i supplementi per ferie e giorni festivi. Eventuali indennità supplementari per ferie, gratifiche natalizie o tredicesime e quattordicesime mensilità versate vengono considerate nel raffronto, previa presentazione della relativa prova.
- Supplemento di distacco: i supplementi che servono a compensare la differenza salariale tra la Svizzera e il Paese d’origine vengono considerati come supplemento di distacco per ora.
- Spese: se i collaboratori vengono impiegati in luoghi di lavoro esterni, vanno rimborsate loro le spese necessarie per il vitto (colazione, pranzo e cena) e l’alloggio (art. 34 cpv. 1 CCL). Attualmente, secondo l’appendice 4 CCL, vanno concessi almeno i seguenti supplementi:

È possibile anche rimborsare i costi effettivamente sostenuti. A tal fine vanno presentati i relativi giustificativi. Inoltre, se l’impresa affitta un appartamento per l’alloggio dei collaboratori, le spese per colazione e cena sono comunque dovute.
- Supplementi per lavoro straordinario / lavoro nel fine settimana: se viene superato l’orario di lavoro settimanale massimo di 50 ore (art. 19 CCL in combinato disposto con l’art. 9 cpv. 1 lett. b LL), si ha lavoro straordinario. Esso deve essere compensato con un supplemento del 25%. Sono inoltre dovuti supplementi nei seguenti casi:
• lavoro di sabato (fino alle ore 17.00): supplemento del 25%
• lavoro serale (dalle ore 20.00 alle 23.00): supplemento del 25%
• lavoro notturno (dalle ore 23.00 alle 06.00): supplemento del 50%
• lavoro domenicale (da sabato ore 17.00): supplemento del 50%
• giorni festivi (dalle ore 00.00 alle 24.00): supplemento del 50% - Contributi alle assicurazioni sociali: secondo la direttiva SECO, i contributi alle assicurazioni sociali non hanno carattere salariale e non possono quindi essere riconosciuti come componenti salariali.
- Conferme dei collaboratori e pagamenti in contanti: in linea di principio, la CPNCL non accetta semplici conferme dei collaboratori come prova dell’avvenuto pagamento del salario. Secondo la prassi costante, non vengono considerati nemmeno i pagamenti in contanti.