Lavoratori autonomi provenienti dall’estero
Se una persona estera esegue in Svizzera lavori che rientrano nel CCL Costruzione in legno, la CPNCL verifica se si tratta effettivamente di un’attività lucrativa indipendente.
Le basi per la verifica dell’attività indipendente sono sancite nell’art. 1a LDist e nella direttiva della SECO «Procedura per la verifica dello statuto di indipendente dei prestori di servizi esteri» del 1° febbraio 2022.
In caso di controllo sul posto devono poter essere presentati i documenti necessari, in particolare la notifica o il permesso, il modulo A1 e il contratto o la conferma d’ordine. Determinanti sono l’attività legata al progetto e la situazione concreta sul posto in Svizzera, non lo statuto che una persona ha nel suo Paese d’origine. Ciò significa che un prestatore di servizi estero non è automaticamente considerato indipendente in Svizzera, anche se all’estero è riconosciuto come tale.
Se una persona si presenta all’esterno come indipendente, ma nella concreta situazione lavorativa opera come un lavoratore dipendente, si parla di falsa indipendenza. Vi è falsa indipendenza ai sensi della legge sui lavoratori distaccati se sono soddisfatti in particolare i seguenti criteri (cfr. il catalogo dei criteri della direttiva SECO concernente l’attività indipendente, p. 19 seg.):
- integrazione nell’organizzazione del lavoro della controparte contrattuale;
- nessun margine decisionale, risp. vincolo eccessivo alle istruzioni della controparte contrattuale per quanto riguarda orario di lavoro, metodi di lavoro e pianificazione degli impieghi;
- prestazione lavorativa personale e retribuita su base oraria;
- utilizzo di materiale, attrezzi o veicoli del committente;
- dipendenza economica dalla controparte contrattuale.
La presenza di una falsa indipendenza viene sempre verificata caso per caso. Determinante non è la designazione nel contratto né lo statuto nel Paese d’origine, bensì il modo in cui l’attività viene effettivamente svolta in Svizzera.
Nel caso di controparti contrattuali estere, la procedura si basa su quella prevista per le imprese che distaccano lavoratori: se viene accertata una falsa indipendenza, nel caso di una controparte contrattuale estera sussiste un distacco e le disposizioni imperative determinanti della legge sui lavoratori distaccati si applicano al rapporto contrattuale. Per questo motivo la CPNCL verifica in particolare se la controparte contrattuale del falso indipendente ha rispettato le condizioni lavorative e salariali minime prescritte dal contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale per il settore della costruzione in legno (art. 2 LDist).