I controlli sul rispetto di un contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale spettano agli organi paritetici (art. 7 cpv. 1 lett. a LDist). Nel settore della costruzione in legno, questo organo è la Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL). Se vengono constatate violazioni, la CPNCL può pronunciare sanzioni secondo il CCL Costruzione in legno, in particolare pene convenzionali e l’addebito dei costi di controllo, purché ne siano soddisfatti i presupposti.

In caso di violazioni nell’ambito del distacco è possibile una doppia sanzione: gli organi paritetici possono pronunciare pene convenzionali sulla base del CCL dichiarato di obbligatorietà generale applicabile (art. 7 cpv. 4bis LDist), mentre l’autorità cantonale competente può decretare sanzioni amministrative (art. 9 LDist).

Quali attività rientrano nel CCL Costruzione in legno?

Per le imprese che distaccano lavoratori è determinante quali lavori eseguono effettivamente sul cantiere in Svizzera. Questo principio è detto «principio del luogo di esecuzione». Se un’impresa esegue lavori diversi, si verifica quale attività sia preponderante. Esempio: un’impresa sopraeleva un sottotetto e lo trasforma in spazio abitabile (CCL Costruzione in legno) e inoltre monta le finestre (CCL del settore della falegnameria). Poiché in questo caso l’attività preponderante è la costruzione in legno, a tutti questi lavori si applica il CCL Costruzione in legno.

Rientrano nel campo di applicazione del CCL Costruzione in legno i seguenti lavori (per il testo esatto si veda l’art. 2 CCL Costruzione in legno)

  • produzione e/o montaggio di elementi prefabbricati in legno;
  • produzione e/o montaggio di elementi di spazi modulari specifici dell’edilizia in legno;
  • produzione e/o montaggio di strutture temporanee in legno;
  • costruzione specifica dell’edilizia in legno di pavimenti, pareti e tetti;
  • lavori specifici dell’edilizia in legno di assemblaggio e taglio del legname;
  • costruzione specifica dell’edilizia in legno di strutture portanti;
  • lavori specifici dell’edilizia in legno di isolamento termico;
  • rivestimenti esterni ed interni specifici dell’edilizia in legno;
  • scale in legno;
  • manutenzione, risanamento, riparazioni di elementi prefabbricati in legno e fornitura di prestazioni derivanti da attività specifiche dell’edilizia in legno;
  • montaggio di pannelli solari in quanto parti integranti di sistemi prefabbricati in legno.

Le imprese che forniscono esclusivamente le seguenti prestazioni non rientrano nel campo di applicazione del CCL Costruzione in legno:

  • produzione e/o vendita di prodotti semilavorati (p. es. prodotti di segheria, materiale piallato, legno da costruzione incollato, pannelli a base di legno) e pannelli di legno standardizzati;
  • produzione di elementi strutturali in legno (ingegneria del legno);
  • trattamento di prodotti semilavorati in un’impresa dell’industria del legno o di commercializzazione del legno;
  • produzione e/o montaggio di doppifondi e pavimenti a intercapedine;
  • produzione e/o posa di pavimenti in parquet;
  • produzione e/o montaggio di stand fieristici/di vendita e arredamento/costruzione di negozi.
A quali collaboratori si applica il CCL Costruzione in legno?

Il CCL Costruzione in legno si applica in linea di principio a tutti i collaboratori che eseguono lavori di costruzione in legno in Svizzera, compresi gli apprendisti e i quadri.

Sono esclusi in particolare i direttori e le direttrici, i quadri superiori con ampie competenze decisionali e direttive, gli ingegneri e le ingegnere del legno, il personale di pulizia nonché il titolare dell’impresa e determinati familiari.

Ulteriori informazioni

Come il salario pagato all’estero viene confrontato con le prescrizioni minime svizzere (il cosiddetto raffronto internazionale dei salari) è spiegato alla voce «Raffronto internazionale dei salari». Documenti e link importanti si trovano alla voce «Documenti e link».