Modulo di richiesta accumulo ore flessibili

Su richiesta motivata dei collaboratori e nel rispetto delle disposizioni di legge, i datori di lavoro e i collaboratori possono stipulare accordi individuali scritti per compensare in anticipo o recuperare a posteriori, mediante l’aumento temporaneo del saldo delle ore flessibili, le interruzioni prolungate del lavoro desiderate dai collaboratori (p. es. assenze prolungate, costruzione della propria casa ecc.). L’accordo scritto deve essere limitato a un periodo di tempo determinato, deve essere motivato e deve essere sottoposto per approvazione alla Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL). (art. 18g CCL)

Il modulo di richiesta è a vostra disposizione sulla Piattaforma di applicazione.


Neodiplomati con prestazione ridotta

Per i neodiplomati che soddisfano solo in parte le esigenze del mercato del lavoro, per il primo anno di attività dopo l’apprendistato può essere richiesta, a titolo di misura integrativa, l’applicazione del salario minimo della categoria di collaboratori «aiuto carpentiere» secondo la tabella salariale 1. Presupposti sono una domanda motivata alla Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL) e un piano di promozione individuale. Al termine di questo anno di promozione, il collaboratore viene classificato come carpentiere AFC con 0 anni di esperienza. (art. 25c CCL)

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Richiesta per capacità di rendimento ridotta – retribuzione in caso di capacità di rendimento ridotta

Gli accordi salariali che derogano dal salario minimo a causa di una capacità di rendimento fisica e/o psichica ridotta, confermata da pareri qualificati di terzi, devono essere sottoposti per esame alla Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL) con una motivazione scritta. Gli accordi salariali divergenti sono inoltre ammessi per un periodo di tempo determinato nel caso di misure di reinserimento rese necessarie da esigenze sociali comprovate e confermate dalle autorità. Le domande devono essere sottoposte preventivamente alla CPNCL con una motivazione qualificata e corredate dei relativi mezzi di prova. (art. 5b CCL)

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Lavoro a turni

Il lavoro a turni va definito con la partecipazione dei collaboratori alla decisione. I modelli di lavoro a turni previsti dal contratto si trovano nel CCL Costruzione in legno (Appendice 6). I modelli aziendali di lavoro a turni devono essere notificati alla Commissione Paritetica Nazionale Costruttori in Legno (CPNCL) e possono essere verificati se necessario. (art. 23a CCL)

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